Lo ha sentenziato il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche esprimendosi nel merito del ricorso presentato dalla "Pool Nuoto" contro le nuove disposizioni, a dire della società lesive degli suoi interessi.
Il giudice amministrativo, che ha condannato la società sportiva anche al pagamento delle spese di giudizio, afferma nella sentenza che la decisione del Comune di modificare il peso attribuito ai risultati delle società nell'assegnazione degli spazi acqua (che peraltro incidono solo per il 40% sul punteggio finale, essendo rappresentato il restante 60% dal numero di iscritti) è "una scelta di politica sportiva insindacabile, dato che non viene in alcun modo messa in discussione la differenza tra le due competizioni. Infatti le gare del calendario agonistico - si legge nella sentenza - non possono che richiedere, per la maggiore qualificazione degli atleti e la presenza di tempi limite, superiori esigenze di allenamento, per il raggiungimento di risultati, rispetto alle gare supermasters a cui possono partecipare gli atleti di età superiore ai 25 anni".
"Conseguentemente - si legge in un altro passo della sentenza - non appare irragionevole la decisione di modificare le regole, dato che in ogni caso per l'attività supermasters sono previsti dei punteggi, seppure molto inferiori a quelli dell'attività FIN agonistica, e la società ricorrente potrà comunque modificare la sua attività in conformità con le nuove regole".