Nell'ambito delle disposizione emanate in materia di semplificazione e sviluppo (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) sono state introdotte nuove norme in materia anagrafica riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche per iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, iscrizione anagrafica dall'estero, cambio di abitazione all'interno del comune, emigrazione all'estero.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall'estero e chiede l'iscrizione anagrafica a San Benedetto del Tronto) e i cambi di abitazione (per chi è già residente in città e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all'interno del territorio capitolino) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l'ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione. Entro il 45° giorno l'ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
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