Art. 21 - Mozione di sfiducia
- Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non
comporta le dimissioni degli stessi.
- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
comunale. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, viene consegnata al Presidente del Consiglio e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la
mozione viene approvata,il Segretario Generale informa il Prefetto ai fini dell'assunzione dei
provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina di un commissario ai sensi
delle leggi vigenti.