Art. 43 - Responsabilità dei dirigenti

 
  1. I dirigenti sono tenuti, nel corso della gestione, ad attuare gli obiettivi individuati nel Piano Economico di Gestione e nel piano dettagliato. Essi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente,della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Essi rispondono, altresì, della gestione delle risorse umane e finanziarie loro assegnate nonché degli adempimenti connessi al carico di lavoro attribuito; distribuiscono gli affari ed operano trasferimenti all 'interno della struttura in posti di pari categoria.
  2. Il Sindaco e la Giunta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e su proposta dell'organismo di valutazione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi alla sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
  3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, nonché dell'apporto personale dei dirigenti stessi nell'attività di programmazione da parte dell'Amministrazione e traduzione del programma in progetti ed obiettivi. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente e della partecipazione al procedimento del valutato.
  4. Apposito regolamento, approvato dalla giunta comunale, individua gli strumenti e le metodologie per garantire la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.