Art. 72 - Modifiche allo Statuto
- Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le
integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.