Art. 31 - Azioni e Ricorsi

 

Le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, in caso di inattività dello stesso, possono essere fatte valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative da ogni elettore. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ma in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso