Art. 51 - Aziende speciali ed istituzioni
- L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
- L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
- Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il
direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La durata del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente è corrispondente alla durata del mandato del Sindaco.
- Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale
risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione
sottoscritta della candidatura.
- L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo
Statuto e dai regolamenti del Comune.
- Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli
atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
- I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché
forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei
servizi. Il Comune può trasformare le aziende o parti di esse in Società per Azioni. Le modalità
di trasformazione e gli atti conseguenti sono stabiliti dalla legge.