Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

 
  1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre (o nel diverso termine stabilito dalla legge) il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, annualità,della solidarietà, dell' integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
  2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
  3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente o Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria.
  5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
  6. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il Comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza e di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è redatto ponendo a confronto il prospetto contabile di previsione, così come approvato dal Consiglio Comunale, con le risultanze finali di ciascuna voce contabile.
  9. Il Comune promuove due distinte conferenze ordinarie con l'organismo di partecipazione di cui all'art. 23 in preparazione delle sessioni di bilancio preventivo e consuntivo.