Art. 30 - Informazione e comunicazione dei cittadini

 
  1. Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini.