Art. 24 - Criteri direttivi
- Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività
politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
- Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età. I diritti si estendono altresì ai cittadini dell'Unione Europea,agli stranieri ed agli apolidi
residenti nel Comune.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attivazione dei propri programmi
gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei titolari dei diritti di cui al precedente
comma, dei sindacati e di tutte le organizzazioni ed associazioni.
- Le forme di partecipazione sono previste in maniera differenziata ed attraverso specifici
strumenti in relazione alle diverse caratteristiche dei titolari dei diritti ed in considerazione del
fatto che trattasi di cittadino singolo o di un gruppo di cittadini spontaneamente ed
occasionalmente riuniti o di associazioni legalmente costituite.