Art. 24 - Criteri direttivi

 
  1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
  2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I diritti si estendono altresì ai cittadini dell'Unione Europea,agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune.
  3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attivazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei titolari dei diritti di cui al precedente comma, dei sindacati e di tutte le organizzazioni ed associazioni.
  4. Le forme di partecipazione sono previste in maniera differenziata ed attraverso specifici strumenti in relazione alle diverse caratteristiche dei titolari dei diritti ed in considerazione del fatto che trattasi di cittadino singolo o di un gruppo di cittadini spontaneamente ed occasionalmente riuniti o di associazioni legalmente costituite.