Tel. 0735/794233-223
Procedura per il ricorso ai verbali di violazione del codice della strada.
Se si tratta di avviso di accertamento (il "foglietto" che viene lasciato sul parabrezza) e non si ha intenzione di effettuare il pagamento, occorre attendere la notifica del verbale. Quest'ultima viene fatta al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento e all'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di notifica.
Solo dopo la notifica è possibile presentare ricorso.
In caso di ricorso non deve essere effettuato il pagamento.
Ricorsi:
Il ricorso (in carta libera) intestato al Prefetto di Ascoli Piceno deve essere presentato, entro 60 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione:
La Prefettura vaglia il ricorso ed emette ordinanza di archiviazione se ritiene infondato l'accertamento, mentre emette ordinanza di ingiunzione, raddoppiando l'importo della sanzione, nel caso che ritenga fondato l'accertamento.
In alternativa:
il trasgressore, in alternativa al ricorso al Prefetto, può produrre opposizione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, al Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto.
Il ricorso va deopositato direttamente presso la cencelleria del Giudicie di Pace.
Dal gennaio 2010 per proporre ricorso al Giudice di Pace è necessario pagare il contributo unificato di € 33,00 oltre ai diritti di cancelleria pari a € 8,00
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).