Il Comune di San Benedetto del Tronto possiede un notevole parco di strutture ricettive alberghiere posto prevalentemente sulla zona litoranea compresa tra il torrente Albula il fosso collettore e la ferrovia Adriatica. Tale comparto produttivo risulta essere trainante per l’economia cittadina anche se, negli ultimi anni, si è evidenziato un decremento del numero delle strutture dovuto a molteplici fattori economici e non. La Regione Marche con deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 luglio 2006 n. 35, ha approvato il “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” che all'art. 19 fornisce di applicare tramite piani particolareggiati delle deroghe volumetriche alle strutture ricettive alberghiere esistenti al fine di migliorarne la qualità e consentire la messa a norma.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si era già dotato di un piano particolareggiato sulle strutture ricettive approvato definitivamente con Delibera del C.C. n.108 del 19.09.1997 ai sensi delle precedenti leggi regionali n.33/1991 e n. 36/1996. La L. Reg. n. 33/91, poi prorogata dalla successiva L. Reg. n. 36/96, obbligava i Comuni alla redazione di un piano particolareggiato che normasse allineamenti, altezze massime, volumi, densità fondiaria massima, e distinguesse gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno di completamento volumetrico e quelli aventi bisogno sia di deroghe per il completamento volumetrico che di deroga dai distacchi. Le deroghe agli strumenti urbanistici venivano sempre ammesse in caso di adeguamenti igenico-sanitari e abbattimento delle barriere architettoniche.
Con la nuova normativa citata, poi numerata come L. Reg. n.9/2006, le strutture ricettive sono state differenziate tra strutture ricettive alberghiere, normate dal Capo I e strutture ricettive extralberghiere normate dal Capo II. Le strutture ricettive alberghiere sono definite dall’art. 10 come “…gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione”; esse si distinguono in “…alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi”. Il successivo articolo 11 definisce le strutture ricettive all’aria aperta distinguendole in villaggi turistici e campeggi.
Successivamente, in data 01.03.2007, è stato emanato dalla Regione Marche il regolamento previsto dal comma 1 dell’art. 19 della L.R. n. 9/2006 per l’individuazione degli standard ambientali innovativi a cui subordinare le deroghe (Regolamento Regionale n. 2 del 01.03.2007 – pubblicato sul B.U.R.M. n. 23 del 08.03.2007). Tale regolamento risulta prescrittivo per le nuove strutture e per quelle che si adegueranno e riqualificheranno ai sensi della L. Reg. 9/2006.
La normativa intende sensibilizzare i titolari delle strutture ricettive al rispetto dell’ambiente ed al risparmio delle risorse naturali nell’ambito della politica del turismo sostenibile, attuata in ambito europeo e nazionale nella consapevolezza di dover garantire uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo T.U. sul Turismo (L. Reg. 9/2006) il Comune di San Benedetto ha avuto la necessità di adeguare questa normativa predisponendo un nuovo piano particolareggiato per l’applicazione della disciplina urbanistica di cui all’art.19 del medesimo testo unico regionale.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 01.07.2010 è stato adottato il Piano particolareggiato delle strutture ricettive ai sensi dell'art. 19 della L. Reg. 9/2006, poi definitivamente approvato con D.C.C. n. 111 del 29.11.2010 secondo la procedura prevista dall'art. 30 della L. Reg. 34/92 e ss.mm.ii. (denominato PPH2 per brevità).
Con successiva Delibera n.91 del 26/11/2012 il Piano ha subito una variante normativa che andava a disciplinare alcuni aspetti di dettaglio, ma non la sostanza dello strumento particolareggiato stesso già approvato nel 2010.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con sentenza n. 703/2013 del 23/10/2013 ha censurato il Piano particolareggiato per omessa redazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Tale sentenza ha di fatto, pur non indicandolo espressamente nel dispositivo, annullato le deliberazioni del C.C. n. 63 e n. 111 del 2010 imponendo al Comune di porre in essere gli atti conseguenti.
L'Amministrazione Comunale ha quindi dato mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica di provvedere all'aggiornamento del Piano Particolareggiato alla luce della citata Sentenza del TAR Marche.
Il presente Piano è stato quindi assoggettato all’applicazione della normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Con nota prot. n. 29175 del 15/06/2015 acquisita a ns. protocollo n. 38885 del 15/06/2015 l'Amministrazione Provinciale ha inviato la Determinazione Dirigenziale n.1520/GEN del 11/06/2015 con la quale si è dichiarata l'esclusione con prescrizioni del Piano dalla assoggettabilità a V.A.S. . Le prescrizioni sono state riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione con l'inserimento di appositi punti all'interno dell'art.16 (Standard ambientali).
Con tale piano particolareggiato l’Amministrazione comunale intende confermare gli obiettivi strategici già contenuti nella precedente approvazione del PPH2 del 2010, promuovendo gli interventi edilizi sulle strutture ricettive esistenti al fine del loro adeguamento alla attuale domanda del mercato del turismo, per elevare gli standard qualitativi, nonché per promuovere ed incentivare l’introduzione di valenze di eco-efficienza energetica ed ambientale.
Il Piano PPH3 è composto dai seguenti elaborati: