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Mattino | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||||
Pomeriggio | 16.00-18.00 |
0735/794369 - 0735/794451
Arch. Paola Amabili
Tel. 0735 794366
e-mail albanesil@comunesbt.it
Arch. Luigi Albanesi
Tel. 0735 794326
e-mail albanesil@comunesbt.it
Geom. Piero Brandi
Tel. 0735 794351
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fax 0735 794376
SCIA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
Decreto legislativo 25.12.2016 n°222 (c.d. decreto SCIA 2)
NOVITA’ INTRODOTTE PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
Il decreto individua quali sono le opere edilizie per la cui realizzazione è necessario presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) che richiede l’intervento di un tecnico abilitato (relazione asseverata).
Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti a SCIA, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella “A”, allegata al D.Lgs 222/2016, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (punto 7 della tabella).
ULTERIORI OPERE SOGGETTE A SCIA, secondo l’art.6 della LEGGE REGIONALE 20.04.2015 n°17.
L’art.6 comma 2 della legge regionale 20.04.2015 n°17 fa salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per le opere elencate nella legge stessa, sopra riportate.
IMPORTANTE
Le opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali allegati alla SCIA, devono essere conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e conformi al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile. Deve essere altresì asseverato che le opere rispettino le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, questi vanno acquisiti o richiesti secondo le disposizioni di cui all’art.19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990. VEDI SOTTOSEZIONE 1.2 DELLA TABELLA “A” allegata al D.Lgs 25.12.2016 n°222.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che nella seconda parte del modello unificato della SCIA, riservata alla relazione asseverata del tecnico, con un percorso guidato sono indicate tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre Segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica), o richiedere l’acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata) con la presentazione obbligatoria di tutti gli allegati necessari.
TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI
Le opere possono essere iniziate contestualmente alla presentazione della SCIA al Comune.
E’ fatta eccezione per gli immobili ricadenti nei centri storici “A1-Paese Alto”, “A2-Centro” e “A3-Porto D’Ascoli”, individuati cartograficamente nel vigente P.R.G., e nelle aree di recupero del patrimonio edilizio esistente in zona residenziale di tipo “B” di cui al D.M. 1444/1968, attuate dal Piano di Recupero approvato con delibera consiliare n°522 del 08.11.1988, i cui lavori possono essere iniziati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione, come disposto con delibera consiliare n°49 del 30.06.2014.
I lavori possono iniziare solo dopo aver acquisito gli altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, se dovuti.
MODULISTICA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività sarà accettata solo se verrà utilizzato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (va spuntata almeno una voce in ogni sezione).
Le eventuali Segnalazioni presentate senza l’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/
Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina
Termine massimo di efficacia pari a tre anni dall'avvenuto deposito.
Inizio lavori immediato dopo il deposito con assegnazione di numero di protocollo.
Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
Si porta a conoscenza che, secondo il D.Lgs 09.04.2008 n°81, come modificato con D.Lgs 03.08.2009 n°106, l'efficacia della S.C.I.A. risulta sospesa nei seguenti casi:
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni della classe catastale. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 30 giorni.
Acquisizione del nulla osta/parere tecnico di altri enti.
Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Certificato Prevenzione Incendi (ove è necessario)
Parere ASUR igienicosanitario (ove è necessario)
Nulla osta demaniale - Ufficio Demanio comunale
Zona portuale - Capitaneria di Porto
Rete RFI - nulla osta Ferrovie dello Stato
Ambiti di tutela PPAR
(corsi d'acqua, crinali, versanti, area "C" di qualità diffuse, costa bassa litorale marino, versante marino, Sentina)
Riserva Naturale Regionale Sentina - Parere Comitato
Interventi in vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(limite300 metridalla battigia, corsi d'acqua, parchi, boschi (monte Aquilino), zona S. Lucia e monte della Croce, villa Brancadoro, rotonda-lungomare, aree con presenze archeologiche, area archeologica)
Contestualmente alla domanda deve essere inoltrata apposita istanza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
L'ufficio a seguito dell'obbligo annuale di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e catastali delle pratiche edilizie comunica la necessità di richiedere:
N.B.:
Le pratiche edilizie per la manutenzione dei fabbricati dovranno essere intestate al condominio e in caso di mancata costituzione dello stesso a tutti i proprietari aventi titolo.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia cosìcome modificato dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 e ss.mm.ii.