Anche per il Consiglio di Stato il regolamento approvato nel 2007 per la concessione degli spazi acqua nella piscina comunale, che modifica i precedenti criteri di assegnazione privilegiando i risultati delle società conseguiti nelle gare di agonismo rispetto a quelli conseguiti dai master, è pienamente legittimo.
In questo modo il giudice amministrativo d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche del 2010 che aveva respinto il ricorso presentato dalla "Pool Nuoto" contro le nuove disposizioni, a dire della società lesive degli suoi interessi.
Anche per i giudici romani, dunque, la decisione del Comune di modificare il peso attribuito ai risultati delle società nell'assegnazione degli spazi acqua (che peraltro incidono solo per il 40% sul punteggio finale, essendo rappresentato il restante 60% dal numero di iscritti) è "non illogica né irrazionale" e si fonda "sull'esigenza di rimodulare i punteggi in relazione ai risultati agonistici conseguiti in base all'effettivo grado di difficoltà distinguendo il calendario dell'attività agonistica della FIN, con obbligo di raggiungimento di tempi limite, dalle gare inserite nel circuito "supermaster" che non prevedono tempo limite, al fine di valorizzare il nuoto agonistico".
"Si ritiene che tale scelta discrezionale risponda a precise finalità di interesse pubblico - si legge in un altro passo della sentenza - come valorizzare l'attività natatoria delle fasce giovanili per la formazione di atleti di alto livello per la partecipazione a gare nazionali, rispetto alle quali non può prospettarsi un vizio di disparità di trattamento in base all'età. E' infatti comunque garantita l'assegnazione di spazi agli atleti meno giovani dediti all'attività agonistica e ... sono lasciati sufficienti margini spazio/temporali per tutti gli altri frequentatori, evidentemente di ogni età".