Servizio Rapporti con il Cittadino - URP (tel. 0735/794555 - e mail comunesbt@comunesbt.it)
Chiunque intenda cambiare o modificare il nome e/o cognome deve presentare domanda motivata al Prefetto della provincia del luogo di residenza.
Per i residenti del Comune di San Benedetto del Tronto per fare domanda di cambio o modifica del nome e/o cognome è necessario rivolgersi alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno.
Se la richiesta è meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato con decreto del Ministro dell’interno a chiedere la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di nascita e di residenza attuale un avviso contenente un sunto della domanda di cambio nome e/o cognome, al fine di consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.
La pubblicazione all'albo pretorio on line ha la durata di 30 giorni consecutivi. Per la pubblicazione all'albo pretorio del decreto del Ministero dell'interno la persona che presenta richiesta di pubblicazione del decreto del Ministero dell'interno all'albo pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto deve essere nata o avere la residenza nel Comune di San Benedetto del Tronto.
Alla domanda devono essere allegati il decreto con il quale la Prefettura autorizza la pubblicazione della richiesta di cambio o modifica del nome e/o cognome e copia fotostatica del documento di identità del richiedente.
Qualora la domanda sia stata presentata per conto di un minore, il relativo avviso da pubblicare in Albo pretorio deve essere sottoscritto dalle stesse persone che hanno sottoscritto la domanda al Prefetto e deve essere corredato da copia di un documento di identità del o dei richiedenti.
Per la richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio on line
occorre rivolgersi al Servizio Rapporti con il Cittadino - URP (tel. 0735/794555 - e mail urp@comunesbt.it).
Al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio on line l'avviso deve essere ritirato direttamente dall’interessato (esibendo un documento d’identità) o da chi ne fa le veci (con delega scritta e copia dei documenti del delegato e del delegante) o tutore presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Successivamente la Prefettura, accertata la regolarità dell'affissione, emana un proprio decreto di concessione al cambiamento di cognome e/o nome che deve essere portato dall’interessato stesso (oppure da un suo procuratore) all’ufficio di stato civile del Comune dove è stato formato l'atto di nascita, per le necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri comunali. Le modifiche avranno effetto solo dal momento in cui è eseguita l'annotazione nell'atto di nascita. Dopodiché verranno effettuate anche le variazioni anagrafiche conseguenti.
La pubblicazione dell'avviso non ha costi. Sono richiesti i competenti bolli sia sulla domanda iniziale al Prefetto sia del Provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prefetto stesso.
La pubblicazione dell'avviso viene effettuata entro due giorni lavorativi dalla data di di presentazione per restare in Albo per 30 giorni consecutivi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
Ulteriori informazioni per la parte di procedura di competenza della Prefettura sono reperibili al seguente link.
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 2, Legge 127/1997", articoli 84 – 94
D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54 "Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome"