lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
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Mattino | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | |||
Pomeriggio | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
Tel. 0735 794524 - 526 - 528 - 539
La modulistica viene messa a disposizione dei contribuenti. I files sono in formato Pdf e i modelli di maggior utilizzo sono stati realizzati con il campo modulo dando la possibilità della compilazione da parte dell'utente. Il contribuente può dunque compilare direttamente il modello, stamparlo, firmarlo e portarlo/inviarlo al protocollo generale dell' Ente.
Sgravi e rimborsi relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.).
Per ottenere il rimborso o lo sgravio il contribuente deve presentare richiesta su appositi modelli prestampati reperibili presso lo Sportello Equità e catasto.
La richiesta deve essere presentata entro i seguenti termini:
1. in caso di sgravio del tributo:
a. entro l'ultima data utile per il pagamento come indicata nell'avviso di pagamento;
b. entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.
2. in caso di rimborso del tributo:
entro e non oltre 5 anni dalla data del pagamento del tributo.
Nel caso in cui la tassa sia stata pagata in misura superiore a quella dovuta, si ha diritto al rimborso o allo sgravio. Lo Sportello tributi provvede a risarcire il contribuente della somma non dovuta:
Si procede al rimborso o al discarico nei seguenti casi:
Accertamenti e sanzioni
Il comune provvede costantemente alla verifica e agli accertamenti relativi alla tassa Rifiuti con emissione di avvisi di accertamento qualora emergano situazioni non veritiere. Tali avvisi di accertamento T.A.R.S.U. possono essere notificati nei seguenti casi:
L'avviso di accertamento contiene i dati identificativi del contribuente e dei locali o aree oggetto di omessa o infedele denuncia.
Deve, inoltre, riportare:
Sul totale dell'importo dell'avviso di accertamento devono, inoltre, essere applicati gli interessi previsti dalla legge a decorrere dalla data di decorrenza della tassazione e fino alla data dell'avviso di accertamento emesso.
A seguito del disposto del comma 161 della Legge n. 296 del 27.12.2006 i termini entro cui il comune deve provvedere all'emissione degli avvisi di accertamento a pena di decadenza sono stati uniformati a partire dal 2007 per entrambe le tipologia sanzionate. Il comune deve notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Quando si riceve un avviso di accertamento è necessario rivolgersi al comune solo se l'atto non risulta corretto o presenta degli errori (di persona, o di superfici, di data, ecc.). Nel caso oltre a recarsi di persona in comune si può inoltrare richiesta di revisione del provvedimento adeguatamente documentata. La definizione agevolata prevede che, se entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento si aderisce a quanto in esso contenuto con il pagamento di quanto richiesto, la sanzione per infedele od omessa denuncia è ridotta ad un terzo.
E' possibile anche relativamente agli avvisi di accertamento Tarsu effettuare il versamento (alternativamente all'utilizzo dell'allegato bollettino) con il modello F24. Il contribuente DEVE poi presentare copia dell' F24 versato(anche inviandola via fax o mail) .
I codici da riportare nel modello di pagamento unificato sono i seguenti:
Codice ente/codice comune H769;
Codici Tributo 3920 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
Codici Tributo 3921 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-Interessi);
Codici Tributo 3922 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-Sanzioni);
N.B. Resta ferma la possibilità di proporre ricorso alle Commissioni Tributarie competenti.
Attenzione!
Qualora quanto richiesto non venga pagato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, si procederà al suo recupero coattivo. Nel quale caso la sanzioni verrà riscossa per l'importo complessivamente dovuto e senza riduzioni.
Sgravi e rimborsi relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.): 180 giorni dalla richiesta di rimborso (l'istanza di rimborso va presentata entro 5 anni dal giorno del versamento)
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).