Tel. 0735 794371 - 373
L’organizzatore di un evento di breve durata da svolgersi all’interno di un’area e/o specchio acqueo di competenza dell’ufficio demanio marittimo è tenuto a chiedere a quest’ultimo il rilascio di un provvedimento autorizzatorio ai meri fini demaniali marittimi (salva la necessità di ottenere gli altri titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati da parte di altri uffici/servizi/Enti)
La domanda va redatta utilizzando il modello in bollo da € 16,00 presente nella sezione modulistica.
Dovranno essere allegati anche attestazione del versamento dei diritti di segreteria, nonché n. 1 marca da bollo euro € 16,00 (aggiuntiva rispetto a quella da apporre alla domanda): sono disponibili nella sezione modulistica, in proposito, i modelli di autocertificazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (uno per la marca apposta sulla domanda e l’altro ove riportare gli estremi della marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio).
Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina
2 marche da bollo da € 16,00
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, salve le sospensioni e interruzioni previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
Il provvedimento autorizzatorio ai meri fini demaniali marittimi consisterà in
un’Ordinanza Dirigenziale emanata in base alle seguenti norme:
- articolo 30 del Codice della Navigazione: “l’amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia”;
- articolo 59 comma 1, lettera 10) del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, a mente del quale: “1. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: omissis…..10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione”;
e/o un’Autorizzazione Demaniale ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 Reg. Cod. Nav., qualora l’evento si svolgerà, in tutto o in parte, su area demaniale marittima già in concessione.