ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Decreto legislativo 25.12.2016 n°222 (c.d. decreto SCIA 2)
NOVITA’ INTRODOTTE PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Il decreto individua quali siano le opere edilizie per la cui realizzazione non sia necessario conseguire alcun titolo edilizio, né presentare alcuna comunicazione al Comune: è la cosiddetta “ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA”.
Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti ad Attività Edilizia Libera, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella “A”, allegata al D.Lgs 222/2016, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate.
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Manutenzione ordinaria consistente in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e lavori necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. (punto 1 della tabella).
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Installazioni di pompe di calore (punto 2 della tabella).
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Manufatti leggeri in strutture ricettive (punto 16 della tabella).
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Eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (punto 21 della tabella).
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Attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico eseguite in aree esterne al centro edificato (punto 23 della tabella).
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Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola (punto 24 della tabella).
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Serre mobili stagionali, non in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (punto 25 della tabella).
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Pavimentazione di aree pertinenziali consistente nella finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati (punto 27 della tabella).
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Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici installati al di fuori dei centri storici (punto 28 della tabella).
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Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza senza fini di lucro (punto 29 della tabella).
ULTERIORI OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA,secondo l’art.4 della LEGGE REGIONALE 20.04.2015 n°17.
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Realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportano volumetria (art.4 lett. “e”).
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I camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne (art.4 lett. “f”).
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I cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro (art.4 lett. “g”).
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La tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n:1444 (Limiti inderogabili d densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della L. 6 agosto 1967, n.765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica (art.4 lett. “i”).
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Opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano intere al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano:
- Le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi d riduzione purché al servizio dell’impianto;
- I sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
- I serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
- Le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- Le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- Le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
- Le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;
- I basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
- La separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;
- Le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;
- Le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;
- Le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;
- Le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento.
IMPORTANTE
Ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.P.R. n°380/2001, gli interventi sopra elencati sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di dui al D.Lgs 22.012004 n°42.
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, questi vanno acquisiti preventivamente, ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n°380.
VEDI SOTTOSEZIONE 1.3 DELLA TABELLA “A” allegata al D.Lgs 25.12.2016 n°222.