L' autorizzazione
L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per l'apertura ed il trasferimento dell'attività è rilasciata dal Comune ove ha sede l'attività stessa a seguito di presentazione di apposita istanza redatta sugli appositi modelli Regionali corredata dalla seguente documentazione:
La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza regolare e/o completa.
L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.
L'esercizio dell'attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari ed al rispetto della quiete pubblica.
La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)
Sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all'interno dei musei, teatri, sale da concerto, cinema;
d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;
e) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
f) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco.;
g) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.
Negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande si svolge congiuntamente ad una prevalente attività d'intrattenimento e svago, la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non può eseere esrcitata la somministrazione congiunta all'intrattenimento e svago prevalente, in locali che abbiano una superficie utilizzabile inferiore a mq 300.
Le attività che operano la somministrazione congiuntamente all'intrattenimento e svago non possono occupare le aree pubbliche esterne ai locali d'esercizio con tavoli, sedie ecc.
Subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande
Nel caso di subentro in attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, occorre venga presentata comunicazione al Comune a mezzo stampati regionali di subingresso corredata dalla seguente documentazione:
Chi subentra può iniziare l'attività alla data di presentazione della comunicazione.
Il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante entro 60 gg.