Notificazione atti del Comune e di altri enti

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Il Messo comunale può notificare:

  • atti emessi dal Comune di San Benedetto del Tronto ed enti della pubblica amministrazione;
  • atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone fisiche e giuridiche) che abbiano la loro residenza, dimora, domicilio o sede nel Comune di San Benedetto del Tronto.

 

Il Messo comunale non consegna gli atti propri della riscossione coattiva né dei procedimenti civile e penale.

Il Messo comunale può non essere in divisa, ma deve esibire, su richiesta, il tesserino di riconoscimento.

 

 

 

Modalità di presentazione

 

Il Messo comunale può agire tutti i giorni, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle ore 21:00.
Se la notificazione non avviene in questo arco temporale, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l’atto; se invece rifiuta di riceverlo al di fuori del tempo consentito, tale rifiuto non può essere assimilato a quello previsto dall’art. 138 c.p.c.: in questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.


Il Messo comunale esegue di regola la notificazione mediante consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, la procedura notificatoria si considera comunque regolarmente eseguita ovunque la persona intestataria dell’atto venga reperita nell’ambito del territorio comunale; se il destinatario rifiuta di riceverlo il Messo ne fa menzione nella relazione di notificazione e la notifica si considera eseguita in mani proprie, anche se l’interessato non viene materialmente in possesso della copia dell'atto stesso.

 

Firma dell'atto
Alla ricezione dell'atto, il Messo comunale può chiedere una firma per ricevuta, che è obbligatoria solo in determinati casi e per determinati atti.

 

Irreperibilità temporanea del destinatario
In caso di momentanea irreperibilità del destinatario il Messo comunale:

  • deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale,
  • lascia personalmente un avviso di deposito presso l'abitazione,
  • invia l'avviso di deposito presso l'abitazione anche tramite raccomandata a.r.

Effetti
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:

  • della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
  • del rifiuto di riceverlo unicamente da parte del destinatario,
  • della ricezione dell’avviso di deposito inviato a mezzo posta se ritirato entro 10 giorni dalla spedizione o comunque al decimo giorno successivo a quello di invio.


La data di ritiro dell’atto depositato nella Casa Comunale è irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando la persona risulta sconosciuta all’indirizzo indicato in atti né è reperibile in altri luoghi), l'atto produrrà i suoi effetti al 20° giorno successivo al deposito presso la Casa comunale.

 

Ritiro degli atti
Il luogo di ritiro degli atti depositati per irreperibilità momentanea o assoluta del destinatario è la Casa Comunale - Viale Alcide De Gasperi n. 124 3° piano presso il Servizio Affari Generali e Contratti - Ufficio notificazione atti negli orari di apertura al pubblico.
Nel caso non venisse mai ritirato, l'atto, decorsi i termini legalmente previsti, produrrà ugualmente i suoi effetti.
In caso di impossibilità del destinatario a ritirare l’atto, questo può essere consegnato a persona da lui delegata.

In caso di assenza del destinatario presso la residenza, la dimora o il domicilio, l’atto può essere consegnato, nell’ordine, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In mancanza di queste, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

La notifica di un atto ad una persona giuridica avviene presso la sua sede legale od operativa, dove le persone legittimate a ricevere sono:

  • il legale rappresentante,
  • la persona incaricata di ricevere le notificazioni,
  • la persona addetta alla sede stessa.

Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto all’interessato.
La competenza territoriale del Messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è inesistente.
Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma - del d.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della legge 265/1999.
Il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

 

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

Le cartelle esattoriali provenienti da Equitalia, si ritirano presso il bancone degli uscieri (ingresso sala consiliare)

 

Normativa di riferimento

 
  • D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  • L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/1990";
  • D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
  • articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
  • L. n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari";
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
 

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