L'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il regime IVA “Split Payment”.
Il nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni. Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” (o “split payment ”), prevede l’assolvimento dell’imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.
Il regime di “split payment” si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni assoggettate al “reverse charge” oppure i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto.
Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:
Sono, dunque, escluse dall’applicazione del regime di “split payment” le operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell’imposta si realizza nel corso del 2015;
Pertanto i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di “split payment”:
Alla luce di quanto sopra esposto e per ragioni di semplicità operativa è utile segnalare l’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) consultabile qui.
Qualora dovessero comunque permanere dubbi sull’applicabilità del meccanismo è possibile inoltrare specifica istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli Enti Locali. L’obbligo era già stato previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n.244/2007.
Al fine di fornire anche tutte le informazioni sui requisiti tecnici e sulle modalità di trasmissione delle fatture elettroniche, tramite un apposito sistema di interscambio, è stato approvato il Decreto Interministeriale n. 55/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione. Il mancato rispetto delle procedure e dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione tramite il Sistema di Interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica, non consentendo in alcun modo al Comune la possibilità di pagamento delle forniture/prestazioni erogate.
Si informa che l’art. 4 del DM n.55/2013 dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze predisponga gratuitamente a favore delle piccole e medie imprese abilitate al mercato elettronico (MEPA) un supporto informatico per la generazione delle fatture nel formato corretto e per la conservazione di tali documenti, nonché i servizi di comunicazione con il Sistema di interscambio.
Informazioni ulteriori su questa agevolazione prevista per le piccole e medie imprese possono essere reperite sul sito internet www.fatturapa.gov.it .
A decorrere dal 31 marzo 2015, questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.
Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questo Comune non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Il DM n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica Amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.
Il codice univoco dell’ufficio del Comune di San Benedetto del Tronto destinatario delle fatture elettroniche è: UF21RT
con il nome dell’ufficio “Uff_eFatturaPA” – tale codice univoco può essere sempre rilevato dal sito internet dell’IPA (www.indicepa.gov.it).
Il codice UF21RT deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica per le fatture trasmesse successivamente al 31 marzo 2015.
Si precisa infine come, a norma dell’articolo 25, comma 3 del decreto legge n. 66/2014, il Comune non possa procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto ), qualora obbligatori.
Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si raccomanda inoltre, ai fornitori, di riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la fornitura/prestazione ed il numero del relativo impegno allegando l’eventuale buono d’ordine ricevuto.
In attuazione dell'art. 6, comma 9 della Legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblichiamo di seguito l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi dello stesso comma.