Tel. 0735 794315
La pulizia aree private all'interno del centro abitato è disciplinata dal Regolamento del verde (adottato con Deliberazione Commissari o Straordinario n. 157 del 10 maggio 2006 e poi modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 116 del 26 giugno 2007) il quale prevede che i proprietari, affittuari, concessionari di aree pubbliche o comunque agli aventi titolo di aree verdi, cortili, terreni scoperti, aree di pertinenza a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico hanno l'obbligo:
a) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
b) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti:
c) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
d) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
e) non accendere di fuochi all'aperto che producano fumi, pulviscoli, polveri sottili (PM10), esalazioni e odori.
f) di smaltire i residui di potatura o falciatura con metodi di compostaggio o a discarica controllata con espresso divieto della bruciatura dei residui stessi, di arbusti e rovi e delle stoppie.
Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica autorizzazione al Servizio competente per il Verde.
È obbligatoria l'osservanza delle norme di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante.
L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è soggetta a sanzioni amministrative con il pagamento di una somma che varia a seconda dei casi (vedere Regolamento).
Per ogni segnalazione in merito è possibile contattare l'U.R.P. ai numeri 0735 794405 - 555 - 433 oppure il Comando di Polizia Municipale al numero 0735/594443.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).