La Giunta comunale, con atto di indirizzo approvato il 27 aprile scorso, ha riproposto, con i dovuti aggiornamenti, le linee guida che gli uffici dovranno utilizzare per il rilascio, durante l’emergenza epidemiologica, di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di commercio al dettaglio, attività artigianali e di servizio.
“Il documento – dice l’assessore alle attività produttive Filippo Olivieri - ricalca in gran parte le disposizioni del documento approvato lo scorso anno, adeguate alle disposizioni normative nel frattempo intervenute. Viene confermato, stavolta fino alla fine del 2021, l’esonero dal pagamento della tassa e del canone per chi occupa, per la propria attività di somministrazione, porzioni di suolo pubblico. Nell’atto – prosegue Olivieri - si ribadisce che la necessità di sostenere le attività commerciali a riprendersi dalle conseguenze della pandemia deve conciliarsi con il rispetto del codice della strada, delle regole di sicurezza igienico-sanitaria e sull’eliminazione delle barriere architettoniche, dell’ambiente e del corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio”.
Sarà dunque consentito a queste imprese chiedere, con una semplice PEC con allegata planimetria e senza pagare l’imposta di bollo e la tassa di occupazione, l’autorizzazione alla posa temporanea, su vie, piazze e strade, di quegli elementi di arredo già previsti dal vigente Regolamento comunale, per una superficie doppia rispetto a quella autorizzabile rispetto ai criteri ordinari. Passati 15 giorni dalla presentazione della PEC senza che vengano ricevute comunicazioni dal Comune, l’autorizzazione si intende rilasciata. E’ consentito a più attività accordarsi per la creazione di un unico spazio all’aperto.
Qualora la conformazione degli spazi non consentisse di raggiungere questi limiti, è possibile per le attività di somministrazione di alimenti e bevande chiedere di occupare aree anche non adiacenti all’attività, ma distanti non più di 100 metri dalla stessa.
Per le attività ubicate lungo le strade carrabili si dovrà comunque garantire l’allestimento di un percorso pedonale di larghezza almeno pari al quella del marciapiede occupato (se esistente) e comunque mai inferiore a 90 centimetri e tale da non invadere la parte carrabile; nelle aree pedonali le occupazioni autorizzabili dovranno comunque lasciare al libero uso uno spazio pubblico di larghezza almeno pari a 4 metri per assicurare il passaggio di mezzi di soccorso e per fungere da via di esodo del pubblico. L’occupazione di suolo pubblico non dovrà in nessun caso recare nocumento alla proprietà privata ed alla sua fruizione, fatti salvi eventuali ed espressi atti di assenso.
Nel caso di conferma delle domande presentate nel 2020, occorrerà effettuare una comunicazione dalla quale risulti l’avvenuta verifica del rispetto delle prescrizioni indicate dall’atto di Giunta, compreso il formale atto di assenso all’occupazione, sottoscritto da parte dei proprietari di immobili e/o degli esercenti di attività adiacenti allo spazio da occupare.