Rilascio contrassegno per "stalli rosa"

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

Il contrassegno per gli stalli rosa è un permesso che intende agevolare la sosta veicolare, mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale (strisce gialle con pittogramma rosa), delle donne in stato di gravidanza e/o ai genitori di bambine/i di età non superiore a 2 anni in zone urbane di intensa affluenza, di palese utilizzo pubblico e interesse collettivo (uffici postali, farmacie, uffici pubblici, studi medici, istituti scolatici, etc.).

Al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli di sosta riservati, i provvedimenti adottati e la relativa segnaletica prevedono una limitazione oraria della sosta in massimo 120 minuti da dimostrarsi mediante "disco orario" e conseguente apposizione, all'interno del veicolo e sul cruscotto, di attestazione dell'arrivo ed inizio della sosta.

Il rilascio del permesso rosa è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale ed è rivolto alle donne in stato di gravidanza e /o ai  genitori con bambine/i fino ai 2 anni di età al seguito, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto.

La validità del contrassegno è temporalmente limitata al compimento del secondo anno di età del bambino. Per le donne in stato di gravidanza il permesso rosa avrà validità sino alla presunta nascita del neonato, ma la validità potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio/a.

 

Modalità di presentazione

 

Domanda in carta semplice, utilizzando il modello predisposto dal Comune (vedi oltre), da presentare secondo le modalidà descritte in questa sezione.

Alla domanda vanno allegati:

  • Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/richiedente;

  • N. 1 foto formato tessera di uno dei genitori istanti (se l’istanza è presentata in via telematica, il richiedente dovrà consegnare “brevi manu” la fototessera presso l’Ufficio Protocollo o il Servizio Mobilità della P.M.);

  • Certificazione medica dello stato di gravidanza/certificato ovvero autodichiarazione sostitutiva dell’atto di nascita.

 

Costi e validità

 
 

Tempi massimi di risposta

 

30 giorni dalla protocollazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore competente.

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso)

 

Note aggiuntive

 

DUPLICATO DEL PERMESSO ROSA PER SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, la domanda di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo citato CdS, e dovrà essere allegata, in caso di smarrimento o furto, la denuncia presentata ad Autorità di Pubblica Sicurezza o, in caso di deterioramento, il precedente permesso. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

NORME DI UTILIZZO DEL PERMESSO E DELL’ AREA PARCHEGGIO

L'utilizzo del permesso rosa è strettamente personale.

Può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso è stato rilasciato.

Il permesso è vincolato ai due veicoli dei quali è stata fornita la targa al momento della compilazione del modulo di richiesta.

Le agevolazioni normative sono legate all'esposizione del medesimo permesso, che dovrà essere posto bene in vista con la dovuta diligenza da parte del titolare.

L'inosservanza delle disposizioni precedenti esporrà tanto il titolare del permesso quanto il proprietario del veicolo alle sanzioni previste per le violazioni alle norme specificate del C.d.S..

Il permesso consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati e identificati da strisce a terra di colore giallo con pittogramma di colore rosa e relativa segnaletica verticale di riferimento, come previsto dalll'art.188-bis del C.d.S..

Il permesso non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili previsti dall'art.188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del C.d.S., quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

Inoltre, la presenza del permesso non impedisce l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, qualora prevista.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Chiunque utilizzi gli “stalli rosa” senza averne l’autorizzazione prescritta viola l’art. 188 bis comma 3 del C.d.S. ed è soggetto ad una sanzione da € 87,00 a € 344,00.

 

Normativa di riferimento

 

Con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato inserito nel Codice della Strada il nuovo articolo 188-bis “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”.

 

Modulistica