Altre norme previste dall'UE e dallo Stato

 

D.I.A. sanitaria - Regolamento n. 852/2004 CE

Il Regolamento nr. 852/2004 ha introdotto la D.I.A. su modelli regionali quale strumento per la registrazione delle attività alimentari, in sostituzione delle pratiche autorizzative ai sensi della L. 283/62.
Tale sistema prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'ASUR competente territorialmente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo e che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
Per quanto riguarda le modalità di registrazione, vengono individuate le seguenti procedure:

  • la D.I.A. semplice per le attività che con la precedente normativa nazionale non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62. L'attività può essere iniziata immediatamente.
  • la D.I.A. differita per le attività che con la precedente normativa nazionale erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62. L'attività può essere iniziata trascorsa trenta giorni.

L'operatore del settore alimentare che intende subentrare in attività di somministrazione di alimenti e bevande presenta una notifica con procedura di D.I.A. semplice all'ASUR territorialmente competente e copia al Comune competente.
L'operatore del settore alimentare che intende modificare gli elementi strutturali di uno stabilimento e/o la tipologia produttiva, notifica le modifiche all'ASUR e copia al Comune con procedura di D.I.A. semplice o D.I.A. differita, rispettivamente in caso di attività non soggetta o soggetta ad autorizzazione sanitaria ai sensi della precedente legislazione nazionale, attraverso l'invio di una nuova pianta planimetrica e relazione tecnica.


Sanzioni
(D. Lgs. 6 novembre 2007 nr. 193 - Art. 6)

  • Omissione di notifica all'Asur competente ai fini della registrazione: da € 1.500,00 a € 9.000,00
    Pagamento in misura ridotta: € 3.000,00.
  • Omissione di notifica all'ASUR competente di eventuale aggiornamento: da € 500,00 a € 3.000,00
    Pagamento in misura ridotta: € 1.000,00 .


Divieto di fumo
(Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 - Tutela della salute dei fumatori)
Nei pubblici esercizi vige il divieto di fumo ad eccezione dei locali appositamente realizzati in base ai requisiti tecnici previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Nei locali ove vige il suddetto divieto devono essere apposti cartelli che riportano la scritta "Vietato fumare" integrata dalle seguenti indicazioni:

  • le prescrizioni di legge (art. 51 della Legge nr. 3/2003;
  • le sanzioni applicabili ai trasgressori.

I cartelli devono essere adeguatamente visibili. Se in una struttura vi sono più locali, è sufficiente l'esposizione di un solo cartello completo con tutte le indicazioni prescritte, bene in vista all'ingresso, mentre negli altri locali possono essere messi dei cartelli semplici che ricordano il divieto.
Per quanto concerne le aree per fumatori, il DPCM del 23 dicembre 2003 stabilisce:

  • i requisiti tecnici dei locali per fumatori;
  •  i requisiti tecnici dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria;
  • i modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.

In particolare, i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

  • essere delimitati da pareti a tutt'altezza su quattro lati (non è possibile creare questi locali con divisori parziali non ancorati al soffitto);
  • essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura (le porte pertanto dovranno chiudersi automaticamente al passaggio di persone e non potranno avere semplici chiusure manuali);
  • essere forniti di adeguata segnaletica;
  • non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i fumatori.

Il citato DPCM dispone poi che la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
Non è consentita la creazione di locali riservati esclusivamente riservati ai fumatori anche se provvisti di impianti di ventilazione.

I mezzi di ventilazione da installare all'interno dei locali riservati a fumatori devono avere particolari caratteristiche e più precisamente:

  • i locali devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare;
  • l'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata;
  • la portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ammessa nei locali sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto;
  • i locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti;
  • l'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture secondo quanto previsto dalla vigente normativa in temi di emissioni in atmosfera esterna.

La progettazione, la installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere effettuate da soggetti abilitati che sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo la normativa vigente.
L'ASL del territorio è competente alla verifica ed al controllo della rispondenza dell'impianto ai requisiti richiesti.


I cartelli dei locali per fumatori

I locali per fumatori devono essere contrassegnati da appositi cartelli con l'indicazione luminosa contenente la scritta "Area per fumatori" e
devono comunque essere integrati da altri cartelli luminosi recanti la scritta: "Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione" che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.


Sanzioni per violazioni al divieto di fumo

  • Omettere di posizionare idonea cartellonistica;
  • adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite da DPCM 23/12/2003:
    da € 220,00 ad € 2.200,00
    Pagamento in misura ridotta: Euro 440,00
  • omettere di provvedere nei locali riservati ai fumatori di condurre in maniera idonea e mantenere in perfetta efficienza gli impianti di condizionamento:
    da € 330,00 a € 3.300,00
    Pagamento in misura ridotta: Euro 660,00


Postazioni Internet

(D.L. 27/07/2005 convertito con Legge 31 luglio 2005 nr. 155)


Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o esercita già tale attività e intende mettere a disposizione dei clienti terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche (postazioni internet) deve chiederne Licenza al Questore. La Licenza s'intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. E' necessario altresì effettuare comunicazione al Ministero delle Telecomunicazioni (Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni).



Disturbo della quieste pubblica

(Legge 26 ottobre 1995 n. 447)
La presente Legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
Ai fini della presente Legge s'intende per:

  • inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana;
  • ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
  • sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
  • sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti di tipo mobile;
  • valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  • valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
  • valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
  • valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.

Sanzioni amministrative previste

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione e di immissione: da € 516,00 ad € 5.164,00.
Pagamento in misura ridotta: € 1.032,00.