D.I.A. sanitaria - Regolamento n. 852/2004 CE
Il Regolamento nr. 852/2004 ha introdotto la D.I.A. su modelli regionali quale strumento per la registrazione delle attività alimentari, in sostituzione delle pratiche autorizzative ai sensi della L. 283/62.
Tale sistema prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'ASUR competente territorialmente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo e che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
Per quanto riguarda le modalità di registrazione, vengono individuate le seguenti procedure:
L'operatore del settore alimentare che intende subentrare in attività di somministrazione di alimenti e bevande presenta una notifica con procedura di D.I.A. semplice all'ASUR territorialmente competente e copia al Comune competente.
L'operatore del settore alimentare che intende modificare gli elementi strutturali di uno stabilimento e/o la tipologia produttiva, notifica le modifiche all'ASUR e copia al Comune con procedura di D.I.A. semplice o D.I.A. differita, rispettivamente in caso di attività non soggetta o soggetta ad autorizzazione sanitaria ai sensi della precedente legislazione nazionale, attraverso l'invio di una nuova pianta planimetrica e relazione tecnica.
Sanzioni
(D. Lgs. 6 novembre 2007 nr. 193 - Art. 6)
Divieto di fumo
(Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 - Tutela della salute dei fumatori)
Nei pubblici esercizi vige il divieto di fumo ad eccezione dei locali appositamente realizzati in base ai requisiti tecnici previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003.
Nei locali ove vige il suddetto divieto devono essere apposti cartelli che riportano la scritta "Vietato fumare" integrata dalle seguenti indicazioni:
I cartelli devono essere adeguatamente visibili. Se in una struttura vi sono più locali, è sufficiente l'esposizione di un solo cartello completo con tutte le indicazioni prescritte, bene in vista all'ingresso, mentre negli altri locali possono essere messi dei cartelli semplici che ricordano il divieto.
Per quanto concerne le aree per fumatori, il DPCM del 23 dicembre 2003 stabilisce:
In particolare, i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
Il citato DPCM dispone poi che la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
Non è consentita la creazione di locali riservati esclusivamente riservati ai fumatori anche se provvisti di impianti di ventilazione.
I mezzi di ventilazione da installare all'interno dei locali riservati a fumatori devono avere particolari caratteristiche e più precisamente:
La progettazione, la installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere effettuate da soggetti abilitati che sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo la normativa vigente.
L'ASL del territorio è competente alla verifica ed al controllo della rispondenza dell'impianto ai requisiti richiesti.
I cartelli dei locali per fumatori
I locali per fumatori devono essere contrassegnati da appositi cartelli con l'indicazione luminosa contenente la scritta "Area per fumatori" e
devono comunque essere integrati da altri cartelli luminosi recanti la scritta: "Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione" che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
Sanzioni per violazioni al divieto di fumo
Postazioni Internet
(D.L. 27/07/2005 convertito con Legge 31 luglio 2005 nr. 155)
Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o esercita già tale attività e intende mettere a disposizione dei clienti terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche (postazioni internet) deve chiederne Licenza al Questore. La Licenza s'intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. E' necessario altresì effettuare comunicazione al Ministero delle Telecomunicazioni (Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni).
Disturbo della quieste pubblica
(Legge 26 ottobre 1995 n. 447)
La presente Legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
Ai fini della presente Legge s'intende per:
Sanzioni amministrative previste
Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione e di immissione: da € 516,00 ad € 5.164,00.
Pagamento in misura ridotta: € 1.032,00.