Assegno di maternità di base

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione

 

E’ un assegno che spetta, per ogni figlio nato nel corso del 2023, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno che per l'anno 2023, se spettante nella misura intera, è di € 1.917,30 (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve essere:

- cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, in quest'ultimo caso appartenente ad una delle seguenti categorie:

● cittadino/a rifugiato politico o suoi familiari;

● cittadino/a titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

● cittadino/a apolide o suoi familiari;

● cittadino/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

● familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

● cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, titolare del permesso di soggiorno o suoi familiari;

● cittadino/a titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro o suoi familiari.

- residente nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda;

- con un I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore ad Euro 19.185,13.

 

 

 

N.B.: Nell'ISEE deve essere presente il figlio, per la nascita del quale si richiede il contributo. Con riferimento a quanto stabilito dalla normativa di riforma dell'ISEE, per richiedere questo assegno è obbligatorio predisporre l'ISEE specifico per prestazioni rivolte a minorenni. La DSU deve essere corredata dal modulo nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, secondo quanto specificato nella normativa di riforma. 

 

Per informazioni complete si rimanda all'allegato INFORMATIVA DOMANDA.

 

Modalità di presentazione

 

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di copia del documento d’identità, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per gli altri casi previsti dalla normativa.

La domanda deve essere presentata dalla richiedente unitamente ad un documento d'identità valido; può essere consegnata anche da persona diversa dalla richiedente, comunque corredata da copia di un documento d'identità valido della richiedente.

Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso. Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.E.) è possibile richiedere assistenza gratuita presso i CAAF.

La domanda, redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Settore Innovazione, Servizi al Cittadino e alla Persona, ovvero disponibile sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comunesbt.it, dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta allo sportello di Protocollo (piano terra del Municipio in viale A. De Gasperi n. 124, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; il pomeriggio di martedì dalle 16:00 alle 18:00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 18.30);
  • invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert-sbt.it, allegando la scansione in PDF/A della domanda con firma autografa e del documento di identità di chi firma, o la domanda firmata digitalmente;
  • invio a mezzo servizio postale all'indirizzo: Comune di San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi n. 124 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP). Per il ricevimento delle domande non farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte dell'Ente.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini e alla Persona (tel. 0735.794583 – 259 -  482)  o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, (tel.0735.794555).comunesbt@comunesbt.it

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza.

 

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

 

 

 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica