Acquisire la cittadinanza italiana

 
 
 
 

Descrizione

 

La cittadinanza italiana si può acquisire a seguito di un automatismo previsto dalla legge senza che l'interessato debba fare nulla, oppure su richiesta.

Si acquisisce automaticamente:

  • per filiazione: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini;
  • per nascita sul territorio italiano, a condizione che i genitori siano ignoti o apolidi oppure che i genitori stranieri, sulla base della Legge dello Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
  • che il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • per adozione.
 

Modalità di presentazione

 

La cittadinanza può essere richiesta:

L'acquisto della cittadinanza avviene a seguito di:

  • decreto ministeriale o presidenziale di concessione della cittadinanza a stranieri residenti: l'istanza va presentata alla Prefettura; i modelli e le informazioni sono fornite, a richiesta, dall'Ufficio di Stato Civile o accedendo al sito del Ministero dell'Interno. Dopo la notifica del decreto di concessione, rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile per fissare la data per la prestazione del giuramento, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto.
  • dichiarazione di elezione per cittadini stranieri tra il 18° ed il 19° anno di età, (articolo 33 della legge 98/2013 ) nati e residenti ininterrottamente e legalmente in Italia: la dichiarazione, dopo verifica dei requisiti, si rende davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza previo appuntamento;
  • riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano: l'istanza va presentata al Sindaco del comune di residenza, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge;
  • riacquisto a seguito di precedente perdita; la dichiarazione si rende davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza in Italia; per il residente all'estero va resa davanti al Console Italiano e produce i suoi effetti solo se il dichiarante rientra definitivamente in Italia entro un anno dalla dichiarazione suddetta.
 

Costi e validità

 

Non sono previsti costi per quanto di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto.

 

Tempi di risposta

 

Dalla data di notifica del decreto ministeriale o presidenziale il giuramento  deve avvenire improrogabilmente entro 6 mesi dalla data della notifica del decreto. Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

La perdita della cittadinanza può avvenire nei seguenti casi:

  • per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risiede stabilmente o stabilisce la residenza all'estero. La dichiarazione di rinuncia si fa presso l'Autorità Consolare all'estero;
  • per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l'adottato mantiene la Cittadinanza italiana ma se maggiorenne, può rinunciare entro un anno dalla revoca, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza;
  • a causa di svolgimento di attività incompatibili con l'obbligo di fedeltà alla repubblica;
  • per acquisto spontaneo della cittadinanza di uno degli stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6.5.1963, ratificata dall'Italia con legge 4.10.1066, n. 876. Fanno eccezione i casi che rientrano nei protocolli di emendamento alla Convenzione stessa.

La cittadinanza italiana può essere riacquistata per i seguenti motivi:

  • prestando servizio militare nelle Forze Armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • assumendo o avendo assunto un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
  • dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia;
  • automaticamente dopo un anno di residenza in Italia l'ex italiano riacquista la cittadinanza, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
 

Normativa di riferimento

 
  • Legge 5.2.1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
  • DPR 12.10.1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5.2.1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza"
  • DPR 18.4.1994, n. 362 " Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana"
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art.1,commi 11 e 12) che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo di 200 euro per le domande di cittadinanza)
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)

 

 

Link

 

Modulistica

 

Per la modulistica consultare le pagine dedicate del sito della Prefettura di Ascoli Piceno