Richiesta di rilascio di nuove Concessioni Demaniali (art. 36 del Codice della navigazione)

 
 
 
 

Descrizione

 

 

Domanda di rilascio di nuove concessioni per occupazione di beni del pubblico demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

Chiunque sia in possesso dei requisiti generali di affidamento (come meglio precisato nel modello di domanda disponibile di seguito nella sezione modulistica), può presentare istanza di rilascio di nuova concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, avente ad oggetto un’area demaniale marittima libera concedibile, in base ai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla Variante al Piano Regolatore di Spiaggia (PRS/2010), approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2010. La domanda deve essere presentatasecondo le modalità di seguito specificate. Verificata l’ammissibilità e la completezza della domanda, corredata degli allegati previsti a pena di inammissibilità, ne viene esperita la pubblicazione, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda stessa, nei modi e nei tempi specificati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’art. 18 del Codice della Navigazione. L’ordine di pubblicazione indica i giorni dell’inizio e della fine della pubblicazione e l’invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiori a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l’obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

Esperita la pubblicazione, è necessario verificare la conformità della domanda, completa di tutti i suoi allegati, rispetto alle normative di settore; i pareri che in genere vanno chiesti sono i seguenti:

- pareri dello Sportello Edilizia Comunale sulla conformità urbanistico-edilizia (con particolare riferimento al vigente Piano di Spiaggia) e ai sensi dell’art. 12 del Regolamento al Codice della Navigazione;

- parere dell’Agenzia delle Dogane, che è competente a rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. N. 374/1990;

- parere dell’Agenzia del Demanio (obbligatorio allorché la domanda abbia ad oggetto beni pertinenziali o preveda la realizzazione, ove ammessa, di manufatti di difficile rimozione);

- parere della Capitaneria di Porto o dell’Autorità di Sistema Portuale (obbligatorio ove si tratti di opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità o quei casi in cui la concessione demaniale implichi aspetti connessi con la sicurezza della navigazione o se ricada in ambito portuale);

- parere dell’A.S.U.R. qualora previsto dalla legge;

- parere del comando provinciale dei vigili del fuoco, ove sussistano profili di sicurezza antincendio;

- parere della soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;

- parere della Regione (ove la competenza non è stata delegata al Comune e comunque in caso di realizzazione di opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità);

- parere di altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Il responsabile del procedimento può convocare apposita Conferenza dei Servizi per ottenere gli atti di assenso delle varie Autorità e, in questo caso, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza, come previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di domande concorrenti ammissibili per l’assentimento di una nuova concessione, è data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata, l’esigenza di tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione del piano di utilizzo degli arenili adottate dalle regioni d’intesa con l’autorità marittima, salva restando la possibilità di indicare criteri di preferenza relativi a specifiche aree da assegnare in concessione. Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la concessione è rilasciata, a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore.

Successivamente al rilascio della concessione demaniale marittima, l’aggiudicatario è tenuto ad attivarsi per il conseguimento di tutti i titoli necessari da acquisirsi ad istanza di parte, con particolare riferimento al titolo urbanistico-edilizio (in genere Permesso di Costruire), all’autorizzazione paesaggistica (ove previsto) e a quelli eventualmente necessari per l’esercizio delle attività che si intendono svolgere nell’area in concessione.

AGGIORNAMENTO: Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 145/2018, dalla Circolare prot. n. 250092 del 01/03/2019, con cui la Regione Marche, in qualità di ente delegante, ha fornito direttive in merito all’applicazione della Legge stessa e della normativa sopravvenuta, ad oggi, è possibile il rilascio di nuove Licenza di concessione demaniale marittima solo in favore di Enti Pubblici e/o per finalità di pubblica utilità

 

 

 

Modalità di presentazione

 

 

La domanda di rilascio di nuova concessione demaniale marittima va presentata utilizzando il modello reperibile nella sezione modulistica e deve essere corredata di tutti gli allegati ivi indicati a pena di inammissibilità della domanda stessa. La domanda di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Nel caso di coniugi istanti, in regime di comunione legale dei beni, l’istanza dovrà essere sottoscritta per accettazione dall’altro coniuge. Non sono ammesse domande condizionate o a termine. La domanda deve essere indirizzata all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio Amministrativo e Demanio Marittimo, indicando nell’oggetto “NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AREA: _______________________________________________________” e va presentata con le modalità sotto riportate:

- in modalità telematica; l'istanza, firmata digitalmente, è inoltrata a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert-sbt.it, facendo fede a tal fine la data di ricezione della PEC del sistema di protocollo informatico dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il rischio del mancato recapito;

Oppure

- in modalità cartacea; il plico contenente la domanda deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, al Comune di San Benedetto del Tronto. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, durante gli orari di apertura del protocollo, precisati sul sito istituzionale del comune di San Benedetto del Tronto.

 

 

 

Costi e validità

 

 

Sono a carico dell’istante tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione (art. 11, Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) tra cui le spese per diritti di segreteria, sulla base delle tariffe previste con apposita delibera di Giunta, le imposte di bollo e di registro dell’atto finale (quest’ultima pari al due per cento del canone complessivo riferito alla durata della rilascianda licenza), nonché il canone demaniale dovuto per il primo anno, l’imposta regionale (pari a 1/10 del canone demaniale), la cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e, allorché la domanda abbia ad oggetto beni pertinenziali o preveda la realizzazione, ove ammessa, di manufatti di difficile rimozione, anche idonea polizza incendio/fulmini, per un massimale non inferiore a quello indicato dall’Agenzia del Demanio.

Secondo quanto testualmente previsto dall’art. 18, comma 7 Reg. Cod. Nav. “Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine”.

 

 

Tempi di risposta

 

 

La licenza demaniale marittima verrà rilasciata dal Dirigente del Settore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salve le sospensioni e le interruzioni dei termini previste ai sensi di legge.

 

RIMEDI IN CASO DI INERZIA dell’Amministrazione: ricorso al Segretario generale di questo Ente, ai sensi dell’articolo 2 comma 9bis- e 9-ter L n. 241/90, per la definizione del procedimento ovvero ricorso avverso il silenzio al TAR Marche ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come innanzi precisato.

 

 

 

Note aggiuntive

 

Per redigere il modello D1 del S.I.D. è necessario acquisire preventivamente lo stralcio cartografico tecnico, reperibile tramite il portale del S.I.D. e fornito dall’Amministrazione competente; a tal fine, si invita a richiederlo all’ufficio demanio, fornendo gli identificativi catastali.

 

 

 

Normativa di riferimento

 

 

  • Il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), con particolare riferimento agli artt. 36 e 37;
  • Il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 11 e 18;
  • Il D.P.C.M. del 21.12.1995, identificativo delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni;
  • Le principali fonti normative in materia di delega ai Comuni delle funzioni inerenti il demanio marittimo e precisamente: l’art. 59 del D.P.R 24/07/1977 n. 616; il D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112; l’art. 31 della L.R.17/05/1999 n. 10;
  • Il D.P.C.M. 22/12/2000, dalla cui pubblicazione (sul S.O. n.31 alla G.U. n.43 del 21.02.2001) decorre l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni;
  • La legge 05.05.1989, n. 160, il D.I. 19.07.1989 e il D.M. 05/08/1998 n. 342, nonché il D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 04.12.1993, n. 494, la legge 27/12/2006 n. 296;
  • La Legge Regionale n. 7 del 11/02/2010;
  • La Deliberazione della Giunta Regionale n° 2167 della seduta del 17/10/2000, avente ad oggetto “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli enti delegati ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 17/05/1999, n. 10”;
  • Il “Regolamento concernente norme sulla utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative”, approvato con Deliberazione Consiliare n° 52 del 12/06/2002, modificata con deliberazione consiliare n° 33 del 2/05/2005, deliberazione del Commissario straordinario n°100 del 24/03/2006, delibera consiliare n° 62 del 27/05/2008, delibera consiliare n° 59 del 01/07/2010, delibera consiliare n° 42 del 30/03/2011 e delibera consiliare n° 62 del 18/07/2012;
  • Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Regolatore di Spiaggia, approvato con Deliberazione Consiliare n° 17 del 22/03/2010;

 

 

 

Modulistica