Annalisa Sinatra (in qualità di Dirigente ad interim del Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 31/01/2023)
Curriculum Vitae; Dichiarazione assenza conflitto di interesse 2020; Dichiarazione assenza conflitto di interesse 2020 II, Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 2020; Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 2020 II; Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità 2020; Dichiarazione assenza conflitto di interessi 2021, Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 2021, Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità 2021
I compiti, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti comunali sono molto aumentati nel corso degli anni, a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sulla "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". Uno dei criteri ispiratori di questa riforma è il principio di separazione tra politica e amministrazione, enunciato nell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), e che, nelle intenzioni, stabilisce una separazione netta tra politica e gestione.Più precisamente, compiti, funzioni e responsabilità dei dirigenti sono fissati da tre norme (clicca qui per vedere le norme), oltre che dal "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi".
a) "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi"
art. 7, "Compiti dei dirigenti":
"1 I dirigenti preposti ai settori:
a. collaborano con gli organi di governo dell'ente e con la direzione generale alla definizione degli obiettivi della gestione e degli strumenti di programmazione mediante proposte, progetti, pareri, studi di fattibilità, individuazione di opzioni alternative.
b. attuano, secondo le direttive impartite dagli organi politici dell'amministrazione e dalla direzione generale, gli obiettivi e i programmi di lavoro; in particolare, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, della correttezza e della legalità dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
c. sono responsabili della capacità di risposta in termini qualitativi e quantitativi alle esigenze dei cittadini, del territorio e della comunità secondo gli indirizzi degli organi politici dell'ente.
d. sono responsabili della coerenza raggiunti in relazione agli obbiettivi assegnati al settore e dell'uso trasparente, efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione del settore;
e. definiscono l'organizzazione del settore in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco, e precisamente:
f. adottano gli atti attribuiti alla loro competenza dalla legge, dallo statuto e dal regolamento".
b) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
Art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza"
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
(L'articolo deve intendersi integrato dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001).
c) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
Art. 53, "Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
d) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
Art. 29, "Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni"
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila abitanti»;
b) le parole: «che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti» sono soppresse.