Art. 70 - Consorzi
- Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni,
può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto compatibili.
- Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa
convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
- In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio.
- Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato,
nominato ai sensi dell'art. 18 lettera q).