Art. 34 - Finanza locale
- Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite,
nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
- All'equilibrio della gestione economico-finanziaria del bilancio concorrono, inoltre, le entrate
proprie del Comune realizzate con la partecipazione dei cittadini nella loro qualità di utenti dei
beni e dei servizi comunali, secondo criteri di equità e di progressività.
- La politica di bilancio del Comune è indirizzata a garantire ai cittadini i servizi indispensabili,
specie quelli necessari ad affrontare i problemi di più urgente emergenza sociale.