Art. 3 - Funzioni
- Spettano al Comune tutte la funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il
territorio, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
- Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate,
attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente delegante dovrà garantire un'adeguata
copertura finanziaria della spesa.