Certificazione di idoneità alloggiativa

 
 

Descrizione

 

Il certificato di idoneità alloggiativa è un documento che attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale.

Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (vedere sezione normativa di riferimento).

 

In particolare il certificato può essere utilizzato da tutti i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che vogliano ottenere il nulla osta al ricongiungimento del nucleo familiare, oppure presentare richiesta per il ''Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo'' per i propri familiari, o sottoscrivere con il proprio datore di lavoro il contratto lavorativo.

 

Alla richiesta di rilascio di Attestazione di idoneità abitativa, da inoltrare utilizzando l'apposito modello editabile, disponibile nell'apposita sezione "Modulistica", va allegata anche la  "Dichiarazione di conformità immobile ai requisiti igienico sanitari".

Modalità di presentazione

 

Domanda (modello di richiesta scaricabile dalla sezione modulistica), da presentare secondo le modalità previste.

In caso di richiesta di DUPLICATO Attestazione Idoneità alloggiativa, andrà compilato l'apposito modello, corredato da n. 1 marca da bollo da € 16,00 + un versamento da € 5,90 , allegando anche la  " Dichiarazione di conformità immobile ai requisiti igienico sanitari" .

Costi e validità

 

Occorrono n. 2 marche da bollo da €. 16,00 e attestazione del pagamento dei diritti di segreteria da € 5,90.


Il versamento dovrà essere effettuato: 

 - on line utilizzando il portale della Regione “Marche Payment” consultabile al seguente link: https://mpay.regione.marche.it/mpay/default/homepage.do

 

causale:

Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

 

esibendo o trasmettendo via fax o e-mail/pec la relativa ricevuta

Tempi di risposta

 

L'ufficio rilascia la certificazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda compilata in ogni sua parte e corredata da tutti gli allegati.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

Note aggiuntive

 

Vengono effettuate verifiche a campione, tramite sopralluoghi, sulla rispondenza alla realtà di quanto indicato in domanda nonché in tutti i casi in cui viene richiesta una certificazione finalizzata al perfezionamento della pratica per ricongiungimento familiare.

Normativa di riferimento

 
  • D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

Altezza minima m. 2.70

Superficie utile calpestabile:

  • per 1 persona 14 mq
  • per 2 persone 28 mq
  • per 3 persone 42 mq
  • per 4 persone 56 mq

per ogni persona successiva: 10 mq in più.

 

  • Legge Regionale n. 36 del 16-12-2005 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative":

 

Modulistica