Affidi familiari

 
 
 
 

Descrizione

 

L'affido familiare è uno strumento disciplinato dalla L.184/83 e successive modifiche attraverso cui si interviene nei confronti di minori da 0 a 18 anni italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni. Al fine di rispondere alle necessità di cura, di istruzione e mantenimento del minore, l'Autorità Giudiziaria e l'Ente comunale (ex art. 403 c.c.) dispone l'affido o il collocamento dello stesso in un nucleo familiare ove possibilmente siano presenti minori, e/o a persone singole.

 

Modalità di presentazione

 

Per l'affido temporaneo di un minore si può inoltrare richiesta a questo Ente, al Consultorio Familiare dell'Area Vasta 5 o direttamente al Tribunale per i Minorenni delle Marche.

Una specifica équipe socio - sanitaria avvierà un percorso di conoscenza e valutazione della coppia attraverso colloqui informativi sul significato dell'affido, una visita domiciliare ed un colloquio con gli affidatari al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, anche mediante la somministrazione di test psicologici agli affidatari, la discussione e la refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie per le quali è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell'équipe sulla base degli incontri effettuati e del risultato dei test, vengono considerate disponibili, e i loro nominativi inseriti all'interno dalla banca dati tenuta dall'équipe stessa.

 

Costi e validità

 

L'Ente comunale si impegna a corrispondere un'indennità mensile alla famiglia affidataria, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia stessa.

A seguito dell'inserimento del nucleo familiare nella banca dati tenuta dall'équipe specialistica, lo stesso rimane iscritto a tempo indeterminato benché siano previsti degli interventi di monitoraggio circa il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Come previsto dalla normativa, l'affido familiare cessa dopo due anni, termine che comunque può essere prorogato su disposizione della stessa Autorità giudiziaria, qualora la sua cessazione arrechi pregiudizio al minore.

 

Tempi di risposta

 

I tempi di risposta per tale intervento - cioè per l'inserimento di un minore in un nucleo familiare resosi disponibile all'affido - non sono preventivabili in quanto legate alla situazione familiare del nucleo d'origine del minore.

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica