Le regole per l'estate, tre le ordinanze firmate dal Sindaco

L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con tre provvedimenti amministrativi per disciplinare alcune questioni: le attività di vendita e il consumo di bevande su aree pubbliche, gli spettacoli degli artisti di strada e lo svolgimento di sagre, feste e altre manifestazioni che nel periodo estivo si tengono sul territorio comunale. 

 

La prima ordinanza, inerente “Interventi in materia di sicurezza urbana per contrastare l’abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche del territorio comunale: divieto di vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche - divieto di somministrazione e di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne”, dispone che, in tutti i giorni della settimana, è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. E’ altresì vietato, dalle 24 alle 6, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ricadenti nei seguenti ambiti territoriali.

 

Tali disposizioni si applicano nei seguenti ambiti territoriali: nel quadrilatero compreso tra le vie Carducci e Marin Faliero a nord, il Torrente Albula a sud, Corso Mazzini e Corso Cavour ad ovest e il mare ad est; nel quadrilatero compreso tra via Mare a nord, via Esino a sud, vie N. Sauro e via Piave ad ovest e la linea ferroviaria ad est; nell’area ricadente a 50 metri ad ovest ed est della Statale Adriatica 16 (Corso G. Mazzini – Corso C. Cavour – Via S. Pellico – Via della Liberazione – Via C. e L. Gabrielli – Via N. Sauro – Via Piave e Via Pasubio).

 

Per chi viola queste norme è prevista una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro e inoltre in caso di reiterazione della violazione si procederà a carico del titolare/gestore/incaricato dell’esercizio, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la riduzione dell’orario giornaliero dell’attività alle 22 per un periodo da cinque a trenta giorni.

 

La seconda ordinanza si occupa di disciplina degli artisti di strada nelle aree urbane comprese le isole pedonali e dei parchi pubblici. In particolare disciplina che le attività dell’arte di strada sono consentite sul territorio dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 24 dal 1° giugno al 30 settembre e dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 21 dal 1° ottobre al 2 novembre. La durata massima di ogni singola esibizione è stabilita in sessanta minuti continuativi. Non è però consentito esercitare l’arte di strada nei sottopassi ferroviari, nelle zone limitrofe agli ospedali, luoghi di culto ed alle scuole, durante l’orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.

 

Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi alle abitazioni, agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. In particolare non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di alcun tipo, mentre è consentito l’uso di strumenti musicali purché le emissioni sonore non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia, l’utilizzo di animali negli spettacoli l’esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre dirette a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

 

 

La terza ordinanza, che riguarda lo “Svolgimento di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale”, disciplina che gli enti pubblici, gli organismi religiosi, le associazioni ricreative, culturali, sportive, benefiche e del volontariato, le cooperative nonché le organizzazioni politiche e sindacali e gli altri soggetti senza scopo di lucro, purché regolarmente costituiti e stabilmente presenti e radicati nel territorio comunale posso organizzare sagre e feste ed altre manifestazioni analoghe per un numero di due manifestazioni all’anno per un periodo massimo complessivo di 5 giorni (oltre ai giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature) e nei seguenti orari dalle 9 all’una di notte. In caso di utilizzo di impianti di riproduzione sonora potranno essere messi in funzione dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24, salvo deroghe disposte dall’Amministrazione.

 

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’ordinanza: gli eventi legati alla festa del Santo Patrono e alla festa della Madonna della Marina che mantengono la concomitanza con le rispettive ricorrenze; le manifestazioni legate alla c.d. Notte Bianca o eventi analoghi; le iniziative con finalità sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della durata massima di tre giorni; le iniziative organizzate direttamente dal Comune e quelle co-organizzate dal Comune di San Benedetto del Tronto.

 

Vengono disciplinati anche gli spazi in cui realizzare tali manifestazioni. Le sagre, feste e le altre manifestazioni analoghe sono svolte su area pubblica. Possono essere svolte, previo consenso dell’Amministrazione comunale, anche in aree diverse da quelle pubbliche purché a disposizione dell’organizzatore della manifestazione. L’area pubblica è concessa tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e dai problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso nei periodi natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di “ponti festivi”. In particolare durante il periodo dal 1 luglio al 31 agosto le piazze cittadine destinate a parcheggi non possono essere concesse.

 

L'ordinanza contro l'abuso di alcool

 

L'ordinanza per gli spettacoli di strada

 

L'ordinanza per feste e sagre

 
 
A cura dell'Ufficio Stampa