Controllo per l'abbandono di rifiuti

 
 
 
 

Descrizione

 

L’art.192 del D.Lgs. n.152/2006 prescrive che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

Chiunque viola tale norma è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

 

Abbandono di rifiuti effettuato da soggetto privato: un soggetto privato che “abbandona” un qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo o nel sottosuolo (o lo immette nelle acque superficiali o sotterranee) è punito con una sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255, comma 1°, in relazione all’articolo n.192, comma 1° del D.L.vo n.152/2006, pagamento in misura ridotta pari ad euro 600,00.

Abbandono di rifiuti  effettuato da titolare d’impresa o responsabili di ente: ove l’abbandono venga effettuato da un titolare di impresa o responsabile di ente, l’azione sarà soggetta a una sanzione penale; il responsabile, quindi, verrà denunciato all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.256 comma 2° del D.Lgs n.152/2006.

 

Modalità di presentazione

 

La segnalazione di rifiuti abbandonati può essere inviata direttamente per iscritto al Comando di Polizia Municipale – Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica, piazza Cesare Battisti n.1, mediante la compilazione dello specifico modulo scaricabile nell'apposita sezione. L’esposto può essere trasmesso secondo le modalità previste.

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Le verifiche ambientali verranno eseguite nell’arco di una settimana dall’inoltro dell’esposto. 

I relativi atti verranno redatti nell’arco di 15/20 giorni dal ricevimento della segnalazione, previo ulteriori adempimenti di caratterizzazione dei rifiuti/materiali da dover commissionare al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (c.d Codice dell’Ambiente);
  • Decreto 11 aprile 2011, n.82, Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’art.228 del succitato D. Lgs;
  • D.Lvo n.205/2010; 
  • Decreto 10/08 2012, n.161 – Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
 

Modulistica