Controlli su segnalazione di presunta occupazione abusiva di suolo pubblico

 
 
 
 

Descrizione

 

Lo spazio pubblico della città è il patrimonio collettivo di una comunità locale, luogo in cui interagiscono e si incontrano persone, individui, gruppi, organizzazioni, interessi economici, sociali e culturali. Quando una porzione di esso viene temporaneamente sottratta all’uso pubblico – per ragioni legittime ma non collettive – questo deve avvenire secondo criteri e modalità definite da apposita normativa Regolamentare che tuteli l’interesse pubblico. Negli ultimi anni sono sensibilmente aumentati gli esercenti che hanno istallato “dehors” e tale fenomeno ha fatto registrare degli effetti senz’altro positivi per la promozione delle attività, ma ha creato delle discrepanze sulle correlate normative urbanistico edilizia e delle Autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico. Per “dehors” si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa. Tutti gli elementi costituenti il “dehors” devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.


Fatta salva la disciplina normativa dettata dagli articoli 20 e 21 del Codice della Strada riguardanti in generale le occupazioni della sede stradale e le opere, depositi e cantieri stradali, la suddetta disciplina regolamentare ha determinato i criteri fondamentali di arredo in base ai quali i “dehors” devono essere realizzati.


Le finalità del Regolamento sono pertanto quelle di ordinare le modalità di occupazione del suolo pubblico; stabilire i criteri delle tipologie di occupazione; garantire il decoro urbano; specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni. Si considerano sottoposte a servitù di uso pubblico le aree private aperte su spazi o vie pubbliche, inserite nella toponomastica comunale da oltre vent’anni e sulle quali l’Amministrazione abbia provveduto negli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dotandole di pubblici servizi.


Al fine di tutelare gli interessi pubblici coinvolti, la Polizia Locale esercita la vigilanza sulle occupazioni di suolo pubblico accertando le eventuali violazioni e comminando le relative sanzioni previste nonché al fine di permettere ai competenti uffici comunali di amministrazione attiva di adottare i dovuti atti ripristinatori e la sospensione e revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso in cui l’attività sia condotta in modo da recare disturbo al riposo delle persone o in pregiudizio al decoro urbano

 

Modalità di presentazione

 

Eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive possono essere segnalate direttamente dai cittadini con comunicazione al Comando di Polizia Municipale – Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica, piazza Cesare Battisti n.1, mediante la compilazione dello specifico modulo scaricabile nell'apposita sezione, secondo le modalità previste.

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Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Le verifiche e gli atti consequenziali verranno eseguite nell’arco di una settimana dall’inoltro della segnalazione. 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

Per poter avere risposta alle segnalazioni di presunto inquinamento acustico, la richiesta di accesso agli atti amministrativi, L. n.241/90 e ss.mm.ii., va inoltrata al Servizio Tutela Ambientale ed Urbanistica del Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto (AP) , piazza Cesare Battisti n.1.

Tali richieste saranno oggetto di opportune valutazioni ai sensi del Regolamento Comunale “Sul procedimento amministrativo e sul diritto di informazione e di accesso agli atti”, Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 04/02/2011 - in vigore dal 27/02/2011 – ed ai sensi dell’art.3 D.P.R. 12/04/2006 n.184.

 

Normativa di riferimento

 

- Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.) articoli 20 (occupazione delle sede stradale) e 21 (opere depositi e cantieri stradali);
- Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, articoli dal 29 al 43;
- Regolamento per l’utilizzo delle superfici e delle aree pubbliche (Delibera C.C.n°7 del 09/02/10) del quale si riportano i principali riferimenti e prescrizioni:
Art.4 c.1 - le aree pubbliche che possono formare oggetto di richiesta di utilizzo di occupazione del suolo pubblico sono: vie, piazze, aree pedonali, aree a traffico limitato, aree verdi, aree sottoposte a servitù di uso pubblico.
Art. 4 c.2 – la profondità massima consentita dell’occupazione, misurata sulla perpendicolare alla parete dell’edificio al quale i riferisce, è fissata in 6 metri lineari.
Art.4 c.3 Nelle piazze, aree pedonali e zone ZTL, l’occupazione di suolo pubblico consentita su ciascun lato non potrà avere una profondità superiore al 25%, salvo ulteriori considerazioni che lo stesso comma contempla, ovvero l’aumento fino al 30% se sussiste un’unica occupazione su un solo lato; comunque l’occupazione non potrà mai oltrepassare la linea i mezzeria.
Art.4 c.4 lett. “a” – Dovrà essere allestito a cura del concessionario, in conseguenza dell’occupazione con dehors del marciapiede, un passaggio pedonale di raccordo, mediante installazione di una pedana pari alla profondità del marciapiede corrispondente e comunque non inferiore a 90 cm di larghezza, che delimiti perimetralmente la struttura, con l’obbligo che venga lasciata libera e transitabile.
Art. 5 c.1 – Possono richiedere l’occupazione del suolo pubblico i titolari di attività i somministrazione che dispongono di piena accessibilità ai servizi da parte dei soggetti diversamente abili, ivi compresa la disponibilità di servizi autonomamente accessibili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Le occupazioni sono inoltre condizionate all’individuazione all’interno dei locali di adeguati spazi da destinare per l raccolta differenziata, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti. L’impossibilità ad eseguire detti adeguamenti comporta la decadenza immediata delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico.
Art.5 c.6 – L’installazione dei de hors non comportano in nessun caso la necessità di un titolo edilizio abilitativo.
Art.6 c.5 Non è consentito l’ancoraggio a terra delle strutture dei dehors.
Art. 7 – Questo articolo tratta le tipologie ammesse per gli elementi di copertura ( ombrelloni, tende a falda, coperture a doppia falda, copertura a capottina, coperture a padiglione, copertura a vela, copertura a gazebo). Inoltre stabilisce l’altezza massima al colmo di mt 3,00 e in gronda di mt 2.20. Le tende di copertura non potranno essere abbassate al di sotto di mt 2.00 dal piano di calpestio. Le chiusure stagionali, per il periodo che va dal 01 ottobre al 30 aprile devono essere disposte su tre lati e il quarto lato aperto verso l’attività. Le chiusure stagionali possono essere realizzate con paraventi di altezza massima di mt 1.80 ( apertura sulla parte superiore pari a 20 cm.)
Art. 7 c.7 – Nelle aree in concessione si possono installare apparecchi di amplificazione previa presentazione di certificato di impatto acustico ambientale a firma di un tecnico competente.
Art. 9 – Occupazioni realizzate da esercizi commerciali. Questi possono posizionare all’esterno elementi di esposizione per una profondità massima di 1,20 mt e 2,00 mt entro la fascia dal filo del fabbricato.
Art. 10 – Occupazioni da parte di laboratori artigianali ( pizzerie al taglio – gelaterie ecc….). Queste attività possono posizionare all’esterno dell’esercizio elementi di arredo del tipo: sedi, poltroncine, in numero massimo di cinque, pedane, cestini per la raccolta dei rifiuti. L’occupazione è consentita entro la fascia di 2,00 mt. Dl filo del fabbricato, per una profondità massima di mt 1,20.
Art. 20 – DECADENZA – SOSPENSIONE – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.
Decadenza – per violazioni alle diposizioni agli obblighi concernenti l’utilizzo del suolo pubblico;
Sospensione – modifiche al progetto approvato ed allegato all’autorizzazione; carenze igienico sanitarie, mancanza di manutenzione della struttura tale da provocare pericolo per la pubblica incolumità; la reiterazione di queste violazioni comporta la evoca dell’autorizzazione;
Revoca - l’attività svolta sull’area in concessione è causa di disturbo alla quiete dei residenti.
Nell’appendice al regolamento in argomento sono state stabilite le tipologie strutturali e cromatiche delle occupazioni del suolo pubblico ricadenti nelle aree centrali ubicate lungo l’asse a maggior intensità commerciale ( via XX Settembre, v.le Secondo Moretti, via Montebello, e zone limitrofe), prescrivendo che : le strutture devono essere in acciaio (inox, corten, zinco) e verniciate color antracite, rosso ossido e bianco; le barriere trasparenti in policarbonato ( o vetro stratificato); copertura in tela grezza (beige, marrone, rosso pompeiano, bianco).
Art. 26 - SANZIONI
c.1 L’occupazione abusiva e l’inottemperanza alle prescrizioni dettate dal titolo comportano l’applicazione della sanzioni previste dall’art.20 del nuovo codice della strada, oltre al pagamento delle somme dovute in base al regolamento TOSAP per l’occupazione abusiva.
c.2 – Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di 25,00 uro ad un massimo di 500,00 euro, inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare il corretto utilizzo degli spazi occupati e lo stato dei luoghi.
c.4 – L’omesso ripristino delle corrette condizioni di utilizzo degli spazi sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o concessione o alla proroga e la rinnovo delle medesima per la durata di mesi 12.

 

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