Consulta Comunale per la disabilità

 
 
 
 

Descrizione

 

La Consulta Comunale per la disabilità è composta da:

  • il Sindaco o l’Assessore alle Politiche Sociali o loro delegato, un consigliere comunale espressione della maggioranza e un consigliere comunale espressione della minoranza;
  • il dirigente del settore comunale competente per la disabilità o suo delegato;
  • tre rappresentanti per ogni associazione accreditata presso il settore comunale competente per la disabilità che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale per l'integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie;
  • un rappresentante per ogni organizzazione sindacale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale;
  • un rappresentante per ogni organizzazione professionale e/o imprenditoriale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale.

Le funzioni della Consulta sono:

  • favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle situazioni di disabilità;
  • promuovere la diffusione di una cultura attiva dell’inclusione e del superamento della disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale;
  • svolgere un ruolo propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell’Amministrazione comunale nel settore della disabilità;
  • promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche e percettive;
  • promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
  • promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie.
 

Modalità di presentazione

 

Le organizzazioni interessate possono presentare richiesta di adesione inviando il modello appositamente predisposto secondo le modalità previste

 

Costi e validità

 

Non è previsto nessun costo da sostenere

 

Tempi di risposta

 

30 giorni dalla presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso)

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 
 

Modulistica