SCIA Alternativa al Permesso di Costruire

 
 
 
 

Descrizione

 

SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

art.23 D.P.R. 380/2001 (art.3 Dlgs 222/2016)

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Di seguito si elencano sommariamente gli interventi soggetti a SCIA, riferiti ai punti corrispondenti alla tabella “A”, allegata al D.Lgs 222/2016, alla quale si rimanda per una più completa indicazione degli interventi stessi e per i riferimenti alle disposizioni di legge ivi indicate.

  • Ristrutturazione  edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (per esempio interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici), ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso.
  • Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo consistenti in interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da pani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate (punto 10 della tabella).
  • Interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 22-01-2004 n°42 e ss.mm.ii. (art.10 comma 1 lettera “c” del D.P.R. 380/2001).

 

IMPORTANTE
Le opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali allegati alla SCIA, devono essere conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e conformi al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile. Deve essere altresì asseverato che le opere rispettino le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, questi vanno acquisiti o richiesti secondo le disposizioni di cui all’art.19-bis, commi 2 e 3 della Legge 241/1990. VEDI SOTTOSEZIONE 1.2 DELLA TABELLA “A” allegata al D.Lgs 25.12.2016 n°222.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che nella seconda parte del modello unificato della SCIA, riservata alla relazione asseverata del tecnico, con un percorso guidato sono indicate tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre Segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica), o richiedere l’acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata) con la presentazione obbligatoria di tutti gli allegati necessari.

 

TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI
I lavori possono essere iniziati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA e non prima di aver acquisito gli altri titoli di legittimazione, autorizzazioni o titoli espressi, se dovuti.

 

MODULISTICA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire sarà accettata solo se verrà utilizzato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (va spuntata almeno una voce in ogni sezione).
Le eventuali Segnalazioni presentate senza l’utilizzo della modulistica pubblicata sul sito sono irricevibili, pertanto l'eventuale esecuzione dei lavori è da considerarsi in assenza di titolo abilitativo e oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

 

Modalità di presentazione

 

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/

 

Costi e validità

 

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

Termine massimo di efficacia pari a tre anni dall'avvenuto deposito.

 

Tempi di risposta

 

Inizio lavori 30 giorni dopo il deposito.

Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 30 giorni.

Termine massimo per la conclusione del procedimento DIAE in sanatoria: 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

L'ufficio a seguito dell'obbligo annuale di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e catastali delle pratiche edilizie comunica la necessità di richiedere:

  1. Per le persone fisiche: 
    Fotocopia del documento di identità leggibile;
    Fotocopia del tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria (lo scopo è quello di poter far verificare all'ufficio l'esattezza della compilazione della modulistica).
  2. Per i soggetti giuridici:
    Tecnici 
    - Fotocopia dell'attribuzione della partita iva;
    Imprese - Copia dell'iscrizione alla camera di commercio;
    Condomini - Fotocopia dell'attribuzione del codice fiscale.

N.B.:

Le pratiche edilizie per la manutenzione dei fabbricati dovranno essere intestate al condominio e in caso di mancata costituzione dello stesso a tutti i proprietari aventi titolo.

 

Normativa di riferimento

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia cosìcome modificato dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 e ss.mm.ii.

 

Modulistica