Procedura autorizzativa per l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili - fotovoltaico

 
 
 
 

Descrizione

 

La disciplina della materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita in via principale dall'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia", alla quale hanno fatto seguito il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il D.Lgs 03.03.2011 n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", e i seguenti ultimi provvedimenti regionali:

  • Deliberazione amministrativa dell'assemblea regionale Marche n°13 del 30.09.2010 e relativi allegati I e II recante "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12";
  • Deliberazione di Giunta regionale n. 1756 del 06.12.2010  recante "Deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n.13 del 30.9.2010 - Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.";
  • Deliberazione di Giunta regionale n. 255 del 08.03.2011 recante "DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico - Recepimento linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energie elettrica alimentati da fonti rinnovabili.".

 

Indicazioni per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico:

 

Tenendo conto delle disposizioni legislative sopra richiamate, le procedure in vigore per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico risultano essere le seguenti.

  1. Autorizzazione Unica (AU) - art.12 del D.Lgs n°387/2003 e ss.mm.ii. (competenza della Provincia)  per maggiori dettagli vedere l'allegato nella sezione modulistica "Relazione iter procedurale impianti fotovoltaici"
  2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - art.6 del D.Lgs n°28/2011 - Rif.to punti 12.2 del D.M. 10.09.2010 (Linee Guida), (competenza del Comune) per maggiori dettagli vedere l'allegato nella sezione modulistica "Relazione iter procedurale impianti fotovoltaici".
  3. Comunicazione di Inizio Attività Libera (CIAL) - art.6 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. - Rif.to punti 11.9 e 12.1 del D.M. 10.09.2010 (Linee Guida) (competenza del Comune) per maggiori dettagli vedere l'allegato nella sezione modulistica "Relazione iter procedurale impianti fotovoltaici".
  4. VARIANTI agli impianti fotovoltaici esistenti per maggiori dettagli vedere l'allegato nella sezione modulistica " Relazione iter procedurale impianti fotovoltaici ".
 

Modalità di presentazione

 

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/

 

Costi e validità

 

L'istanza è in carta libera non in bollo.

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina

Termine massimo di efficacia pari a tre anni dall'avvenuto deposito.

 

Tempi di risposta

 

Inizio lavori immediato dopo il deposito con assegnazione di numero di protocollo.

 

Tale termine è sospeso, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

 

Si porta a conoscenza che, secondo il D.Lgs 09.04.2008 n°81, come modificato con D.Lgs 03.08.2009 n°106, l'efficacia delle istanze risulta sospesa nei seguenti casi:

  • in assenza di nulla osta/parere tecnico di altri enti;
  • in assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
  • in assenza del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio (art. 90, comma 10, del medesimo decreto);
  • in assenza della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n°81/2008, qualora obbligatoria;
  • mancata consegna allo Sportello Unico per l'Edilizia delle documentazioni comprovanti la verifica dei requisiti di cui all'articolo 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n°81/2008.
  • Documentazione tecnica di settore

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la CIAL o PAS. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni della classe. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

 

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 

In caso di interventi che ricadano in zone con vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio deve essere inoltrata, contestualmente alla domanda, apposita istanza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

 

 

L'ufficio a seguito dell'obbligo annuale di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e catastali delle pratiche edilizie comunica che è obbligatoria la presentazione

  1. Per le persone fisiche:
    della fotocopia del documento di identità leggibile;
    della fotocopia del tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria (lo scopo è quello di poter far verificare all'ufficio l'esattezza della compilazione della modulistica).
  2. Per i soggetti giuridici:
    Tecnici
    - fotocopia della attribuzione della partita iva;    Imprese - copia della iscrizione alla camera di commercio;    Condomini - fotocopia dell'attribuzione del codice fiscale.

N.B.:

Le pratiche edilizie per la manutenzione dei fabbricati dovranno essere intestate al condominio e in caso di mancata costituzione dello stesso a tutti i proprietari aventi titolo.

 

Normativa di riferimento

 

D.Lgs n°387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia".

 

D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

 

D.Lgs 03.03.2011 n°28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia cosìcome modificato dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 e ss.mm.ii.

 

Modulistica