Controlli sull'inquinamento luminoso

 
 
 
 

Descrizione

 

Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna notturna, ma in alcuni casi l'inquinamento luminoso può essere prodotto anche da illuminazione interna che sfugge all'esterno, per esempio l'illuminazione di vetrine.

La regione Marche ha disciplinato la materia con la legge 10 del 24 Luglio 2002.

Per l'illuminazione di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere monumentale o artistico devono essere impiegati sistemi luminosi rivolti dall'alto verso il basso ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome. E' previsto lo spegnimento o la riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro mezzanotte. C'è il divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto.

Per gli edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti si deroga a tali disposizioni in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, previa espressa autorizzazione del Comune.

Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno lo spegnimento è stabilito alla mezzanotte (alla chiusura per quelli che chiudono dopo). In caso di insegne non dotate di luce interna è consentita la sola illuminazione dall'alto verso il basso e c'è il divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza.

Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

 

Modalità di presentazione

 

In caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione alle nome di legge, il Comune, previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, applica la sanzione amministrativa da euro 260 a euro 1.030, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento. I proventi delle sanzioni sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici di legge.

 

Chi ritiene che siano violate le norme in materia, deve presentare un esposto in carta libera, secondo le modalità previste, corredato da tutta la documentazione utile a supportare la veridicità di quanto affermato, intestato alla Polizia Municipale - Servizio Tutela ambientale - urbanistica e Gestione del territorio - piazza Battisti n.1 - 63074 San Benedetto del Tronto.

 

 

Costi e validità

 
 

Tempi di risposta

 

Verifica entro 15 giorni - Termine massimo per la chiusura del procedimento:
30 giorni

 

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

 

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).

 

Note aggiuntive

 
 

Normativa di riferimento

 

Legge regionale n. 10 del 24 Luglio 2002

 

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