Art. 8 - Prerogative dei Consiglieri
- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili
all'espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste
tanto verbalmente quanto per iscritto dai Consiglieri e devono essere fornite secondo quanto
specificato nella richiesta, in tutte le forme, entro il più breve tempo possibile e comunque
non oltre tre giorni dalla richiesta medesima, salvo i casi particolari esplicitamente previsti
dall'apposito regolamento. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla
legge.
- L'esercizio di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento. I
consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano
l'intero territorio comunale. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che
esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o
all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta
di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere con il supporto tecnicoamministrativo
del Segretario Generale e dei dirigenti interessati all'oggetto della
deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno
della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di legge. I
Consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di
Giunta e del Consiglio ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.
- I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente
con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e
supporti tecnico-organizzativi.
- I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge. A
richiesta dell'interessato, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di
funzione. Tale regime di indennità è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs.
267/2000.