Art. 42 - Compiti dei Dirigenti
- Ai Dirigenti, nell'ambito del settore cui sono preposti, sono affidate attività di direzione,
consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità,
l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività
degli uffici e servizi.
- Ai Dirigenti, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, per effetto del principio
sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compete la gestione
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finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
- I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando
la loro responsabilità gestionale e quella in vigilando, hanno facoltà di delegare, con
determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della
propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella
dirigenziale.
- Ove l'Ente istituisca l'area delle posizioni organizzative, le competenze dirigenziali possono
essere attribuite a personale di qualifica non dirigenziale, secondo le modalità stabilite dal
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione
collettiva di lavoro.
- Fermo restando la legale rappresentanza in giudizio in capo al Sindaco, sono adottate dai
dirigenti le decisioni in materia di promozione e resistenza alle liti di qualsiasi tipo, ivi
compresi i procedimenti cautelari, d'urgenza, nonchè di conciliare e transigere le predette liti.