Art. 4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

 
  1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
  2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.