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I titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto (anche) un manufatto pertinenziale sono tenuti a stipulare idonee polizze incendio/fulmine relative a tali beni, per un valore che è stato stabilito dalla competente Agenzia del Demanio.
Ebbene, qualora un concessionario abbia successivamente stipulato una polizza diversa da quella già prodotta all’ufficio demanio marittimo (in genere con una differente compagnia assicurativa), è tenuto a presentare istanza di svincolo della polizza che risulta agli atti dell’ufficio (o comunque in essere), utilizzando il fac-simile di domanda scaricabile da questo sito nella sezione modulistica e allegando la nuova polizza incendio/fulmine.
La domanda, redatta in bollo da € 16,00, presuppone che il concessionario abbia già stipulato una nuova polizza incendio/fulmine, tanto che dovrà allegarne copia alla medesima.
Dovranno essere prodotti anche attestazione del versamento dei diritti di segreteria, nonché n. 1 marca da bollo euro € 16,00 (aggiuntiva rispetto a quella da apporre alla domanda): sono disponibili nella sezione modulistica, in proposito, i modelli di autocertificazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (uno per la marca apposta sulla domanda e l’altro ove riportare gli estremi della marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio).
Il decreto di svincolo, infine, dovrà essere recapitato quanto prima alla compagnia assicuratrice.
Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina
2 marche da bollo da € 16,00
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, salve le sospensioni e interruzioni previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale (secondo le modalità indicate nello specifico avviso).
In base all’art. 29 Cod. Nav., sono pertinenze del demanio marittimo “le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”, ossia quelle su cui il concessionario non gode neppure della proprietà superficiaria.
Secondo quanto specificato in una delle condizioni speciali della vigente Licenza di concessione di cui trattasi (ove comprenda anche beni pertinenziali), i titolari di concessione demaniale marittima avente ad oggetto (anche) un manufatto pertinenziale sono tenuti a stipulare idonee polizze incendio/fulmine relative a tali beni, per un valore che è stato stabilito dalla competente Agenzia del Demanio.