Art. 15 - Elezione del Sindaco. Nomina della Giunta
- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la
Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono
in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- Le dimissioni scritte presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio o dal loro annuncio
diretto in Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
- Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e
della Giunta.