Art. 65 - Le determinazioni ed i decreti
- Gli atti del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente
disciplinati da altre disposizioni normative, assumono la denominazione di "determinazioni" e
sono regolati secondo quanto previsto dal presente articolo.
- Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
- Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione, o nel caso
in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile.
- A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione
dell'impegno contabile, entro tre giorni.
- Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni e depositati in
copia presso la segreteria generale.
- Tutti gli atti sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne
individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.