Art. 17 - Competenze della Giunta

 
  1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, ai sensi del precedente art. 16.
  2. La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e controllo amministrativo rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante la formulazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
  4. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.
  5. L'annuale relazione del Consiglio comunale di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.
  6. La Giunta, sulla base del programma di governo presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari, degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione e del bilancio di previsione annuale, approva annualmente il piano esecutivo di gestione, ivi incluso il piano dettagliato di obiettivi secondo le norme vigenti, ne verifica periodicamente il grado di attuazione ed i risultati conseguiti.
  7. Sono altresì di competenza della Giunta:
    · l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    · la concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere discrezionale e non specificamente regolamentati;
    · l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale;
    · la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e società a partecipazione pubblica;
    · l'approvazione dei programmi di organizzazione e gestione delle manifestazioni ed iniziative pubbliche di varia natura ed eventuale relativo piano economico-finanziario, quando non puntualmente definiti nel Piano Esecutivo di Gestione;
    · l'adozione degli atti espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.