Art. 17 - Competenze della Giunta
- La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali, ai sensi del precedente art. 16.
- La Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e controllo amministrativo rientranti ai sensi
dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Direttore
Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante la formulazione di proposte di
deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
- L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative
all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.
- L'annuale relazione del Consiglio comunale di cui al comma 2 viene presentata nella
seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.
- La Giunta, sulla base del programma di governo presentato dal Sindaco ed approvato dal
Consiglio, degli indirizzi consiliari, degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione
e del bilancio di previsione annuale, approva annualmente il piano esecutivo di gestione, ivi
incluso il piano dettagliato di obiettivi secondo le norme vigenti, ne verifica periodicamente il
grado di attuazione ed i risultati conseguiti.
- Sono altresì di competenza della Giunta:
· l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio;
· la concessione dei contributi finanziari e patrocini di diversa natura, aventi carattere
discrezionale e non specificamente regolamentati;
· l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura
finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale;
· la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune e società
a partecipazione pubblica;
· l'approvazione dei programmi di organizzazione e gestione delle manifestazioni ed
iniziative pubbliche di varia natura ed eventuale relativo piano economico-finanziario,
quando non puntualmente definiti nel Piano Esecutivo di Gestione;
· l'adozione degli atti espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.