Art. 68 - Forme particolari di pubblicazione
- L'amministrazione comunale provvede mediante forme idonee alla pubblicazione delle
direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
- Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di
accesso.
- Le forme di pubblicazione di cui ai precedenti commi saranno stabilite con apposito
regolamento.